|
|
|
|
Decreto Presidente Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonch� sperimentazione organizzativa e didattica (1)TITOLO I Capo I Nuovo assetto della docenza universitaria, istituzione del ruolo dei ricercatori e piano di sviluppo Art. 1 Ruolo dei professori universitari e istituzione del ruolo dei ricercatori. Il ruolo dei professori universitari comprende le seguenti fasce:
Art. 2 Piano di sviluppo dell'Universit�. Individuazione e ripartizione dei posti di professore universitario di ruolo da bandire per concorso. Il Ministro della pubblica istruzione, sulla base delle indicazioni delle Universit�, che acquisiscono il parere delle facolt�, nonch� delle ipotesi di vincolo di entrata formulate dal CIPE su proposta del Ministro del bilancio, di concerto con quelli del tesoro, delle finanze nonch� del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica elabora ogni quadriennio, sentito il Consiglio universitario nazionale (C.U.N.), un piano di sviluppo dell'Universit� ai fini dell'adeguamento delle strutture didattiche e scientifiche, con articolate previsioni di spesa, e individua i settori disciplinari da sviluppare e le modalit� per il loro incremento nel quadriennio, tenuto conto della dinamica accertata e presunta della popolazione studentesca nei diversi corsi di laurea, del relativo numero di professori di ruolo e di ricercatori afferenti ai corsi, dei programmi di sviluppo della ricerca scientifica e dei prevedibili sbocchi professionali nei diversi settori nonch� delle necessit� di riequilibrio fra le diverse sedi. Per predisporre il piano quadriennale di sviluppo il Consiglio universitario nazionale formula preventivamente i raggruppamenti di discipline ed indica i criteri oggettivi per la ripartizione dei nuovi posti fra le facolt�. Lo schema del piano di sviluppo formulato dal Ministro � trasmesso, almeno sei mesi prima dell'inizio del quadriennio cui si riferisce, alle Universit� affinch� esprimano le loro osservazioni entro i successivi tre mesi. Scaduto tale termine, il Ministro della pubblica istruzione, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, che deve pronunciarsi nel termine di due mesi, adotta, con proprio decreto, il piano di sviluppo. Almeno tre mesi prima dell'inizio del biennio cui si devono riferire i bandi di concorso, i rettori inoltrano al Ministro le richieste formulate dai consigli di facolt�, sentiti i consigli di corso di laurea, per i nuovi posti di professore ordinario e di professore associato, divisi per raggruppamento disciplinare e per corsi, indicando per ciascuna facolt� e corso di laurea gli insegnamenti ad essi afferenti, il numero dei professori ordinari, straordinari e associati in servizio, distinti per raggruppamenti disciplinari, ed il numero degli studenti iscritti per ciascun anno di corso degli ultimi tre anni.
L'assegnazione dei nuovi posti di professore ordinario e di associato � effettuata sulla base del piano, su richiesta delle facolt� interessate, in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche individuate nel piano di sviluppo delle Universit� di cui ai precedenti commi. Il primo piano quadriennale riguarder� il quadriennio che avr� inizio con l'anno accademico 1982-83. Per gli anni accademici 1980-81 e 1981-82 il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, formula un piano biennale transitorio, che tiene conto anche delle esigenze delle nuove Universit� di cui si programma l'istituzione o la statizzazione. Tale piano biennale indica i termini entro i quali i consigli di facolt�, sentiti i consigli di corso di laurea, devono formulare le richieste per i posti di professore ordinario o associato relativi al primo biennio. Capo II Art. 3 Dotazione organica della fascia dei professori ordinari. La dotazione organica della fascia dei professori ordinari � fissata in 15.000 posti. I concorsi relativi ai posti non coperti e che non siano destinati ai trasferimenti, sono banditi fino al raggiungimento della dotazione organica di cui al precedente comma, con periodicit� biennale, nell'ambito del piano dello sviluppo universitario di cui all'articolo 2, nel termine massimo di un decennio, a partire dall'anno accademico 1980-81.Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, � disposta l'assegnazione alle facolt� di posti di professore ordinario per il riassorbimento degli attuali posti in soprannumero e dei posti convenzionati.Fino alla scadenza delle convenzioni in corso restano fermi gli oneri a carico degli enti sovventori e l'obbligo delle Universit� di versare in conto entrata tesoro le somme percepite a tal fine. Art. 4 Assegnazione di posti di professore ordinario per le chiamate di studiosi stranieri. Il Ministro della pubblica istruzione, su richiesta delle facolt� e su parere del Consiglio universitario nazionale, pu� riservare una percentuale di posti di professore ordinario non superiore al 5 per cento della dotazione organica di ogni singola facolt�, alle proposte di chiamata diretta, da parte delle facolt�, di studiosi eminenti di nazionalit� non italiana che occupino analoga posizione in Universit� straniere. La proposta di chiamata deve essere adottata con la maggioranza dei due terzi dei professori ordinari del consiglio di facolt�, che si pronuncia sulla qualit� scientifica dello studioso. La proposta � accompagnata da una motivata relazione che illustra la figura scientifica del candidato. Il Ministro della pubblica istruzione dispone l'assegnazione del posto e la nomina del professore con proprio decreto, determinando la relativa classe di stipendio corrispondente sulla base dell'anzianit� di docenza e di ogni altro elemento di valutazione. I posti di professore ordinario assegnati ai sensi del presente articolo sono recuperati in caso di rinuncia, trasferimento o cessazione dal servizio dei loro titolari. Restano in vigore le norme che regolano l'ammissione dei cittadini stranieri ai concorsi ai posti di ruolo di professore universitario. Art. 5 Norme particolari per l'assegnazione di contingenti di posti. Nell'assegnazione dei posti di professore ordinario
da mettere biennalmente a concorso, il Ministro della pubblica
istruzione deve tenere conto, anche in deroga ai criteri programmatici
stabiliti nel piano formulato ai sensi del precedente art. 2 e nel
limite del 20 per cento dei posti da assegnare, delle eventuali
richieste avanzate, per le discipline ricoperte, da professori
associati che abbiano maturato nove anni di insegnamento in qualit�
di professore incaricato nella stessa disciplina o gruppi di
discipline. Tali richieste, presentate alle facolt�, devono essere
inoltrate unitamente alle richieste della facolt� (2). Se le
richieste sono in numero superiore, i posti sono concessi, sino alla
copertura della percentuale indicata, secondo una graduatoria
formulata in base ai criteri stabiliti in precedenza dal Ministro
della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio
universitario nazionale. Art. 6 Straordinario. All'atto della nomina i professori conseguono la
qualifica di straordinario per la durata di tre anni accademici. Art. 7 Libert� di insegnamento e di ricerca scientifica. Ai professori universitari � garantita libert� di
insegnamento e di ricerca scientifica. E' consentita l'organizzazione della didattica in cicli coordinati, anche di durata inferiore all'anno. Art. 8 Inamovibilit� e trasferimenti. I professori ordinari sono inamovibili e non sono
tenuti a prestare giuramento. Art. 9 Utilizzazione temporanea per insegnamenti diversi da quello di titolarit�. Il professore ordinario, nella salvaguardia della
libert� di insegnamento e di ricerca e con il suo consenso, pu�
essere temporaneamente utilizzato nell'ambito della stessa facolt� o
scuola o dipartimento per lo svolgimento delle attivit� didattiche
previste nei successivi commi. Art. 10 Doveri didattici dei professori. Fermi restando tutti gli altri obblighi previsti
dalle vigenti disposizioni, i professori ordinari per le attivit�
didattiche, compresa la partecipazione alle commissioni d'esame e alle
commissioni di laurea, devono assicurare la loro presenza per non meno
di 250 ore annuali distribuite in forma e secondo modalit� da
definire ai sensi del secondo comma del precedente art. 7. Art. 11 Tempo pieno e tempo definito. L'impegno dei professori ordinari � a tempo pieno o a tempo definito. Ciascun professore pu� optare tra il regime a
tempo pieno ed il regime a tempo definito. La scelta va esercitata con
domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio di
ogni anno accademico. Essa obbliga al rispetto dell'impegno assunto
per almeno un biennio. Il regime d'impegno a tempo definito:
Art. 12 Direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
su conforme parere del rettore e dei consigli delle facolt�
interessate, i professori ordinari, straordinari ed associati possono
essere autorizzati a dirigere istituti e laboratori e centri del
Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti di ricerca a
carattere nazionale o regionale (8). I professori di ruolo possono
essere collocati a domanda in aspettativa per la direzione di istituti
e laboratori extrauniversitari di ricerca nazionali e internazionali. Art. 13 Aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilit�. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di divieto di cumulo dell'ufficio di professore con altri impieghi pubblici o privati, il professore ordinario � collocato d'ufficio in aspettativa per la durata della carica del mandato o dell'ufficio nei seguenti casi: 1)elezione al Parlamento nazionale od europeo; 2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato; 3)nomina a componente delle istituzioni delle comunit� europee; 4) nomina a giudice della Corte costituzionale (11); 5) nomina a presidente o vice presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; 6) nomina a membro del Consiglio superiore della magistratura (11); 7) nomina a presidente o componente della giunta regionale e a presidente del consiglio regionale; 8) nomina a presidente della giunta provinciale; 9) nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia; 10) nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di societ� a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche comunque direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico; 11) nomina a direttore, condirettore e vice direttore di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del settore dell'informazione radio-televisiva; 12) nomina a presidente o segretario nazionale di partiti rappresentati in Parlamento: 13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art. 16 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici (12). Hanno diritto a richiedere una limitazione
dell'attivit� didattica i professori di ruolo che ricoprano la carica
di rettore, pro-rettore, preside di facolt� e direttori di
dipartimento, di presidente di consiglio di corso di laurea, di
componente del Consiglio universitario nazionale. La limitazione �
concessa con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e
non dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale. Il
professore che venga a trovarsi in una delle situazioni di
incompatibilit� di cui ai precedenti commi deve darne comunicazione,
all'atto della nomina, al rettore, che adotta il provvedimento di
collocamento in aspettativa per la durata della carica, del mandato o
dell'ufficio. Nel periodo dell'aspettativa � corrisposto il
trattamento economico previsto dalle norme vigenti per gli impiegati
civili dello Stato che versano in una delle situazioni indicate nel
primo comma. E' fatto salvo il disposto dell'art. 47, secondo comma,
della legge 24 aprile 1980, n. 146. In mancanza di tali disposizioni
l'aspettativa � senza assegni. Il periodo dell'aspettativa, anche
quando questo ultimo sia senza assegni, � utile ai fini della
progressione nella carriera, del trattamento di quiescenza e di
previdenza secondo le norme vigenti, nonch� della maturazione dello
straordinariato ai sensi del precedente art. 6. Qualora l'incarico per
il quale � prevista l'aspettativa senza assegni non comporti, da
parte dell'ente, istituto o societ�, la corresponsione di una
indennit� di carica si applicano, a far tempo dal momento in cui �
cominciata a decorrere l'aspettativa, le disposizioni di cui alla L.
12 dicembre 1966, n. 1078. I professori collocati in aspettativa conservano il
titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le
modalit� previste dall'art. 14, terzo e quarto comma, della L. 18
marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo per la
formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle
cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la
possibilit� di svolgere, nel quadro dell'attivit� didattica
programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca,
delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli
di conferenze e di lezioni ed attivit� seminariali anche nell'ambito
dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del
corso, del quale � comunque loro preclusa la titolarit�. E'
garantita loro, altres�, la possibilit� di svolgere attivit� di
ricerca anche applicativa, con modalit� da determinare d'intesa tra
il professore ed il consiglio di facolt� e sentito il consiglio di
istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per
la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della
possibilit� di far parte delle commissioni di concorso sono fatte
salve le situazioni di incompatibilit� che si verifichino
successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni (14). Art. 14 Aspettativa dei professori che passano ad altra amministrazione (15). Il professore universitario, che assume un nuovo
impiego con altra amministrazione statale o pubblica, � collocato in
aspettativa per tutto il periodo di prova richiesto per la conferma in
ruolo. Al termine di tale periodo l'interessato pu� riassumere
servizio presso l'Universit� entro i successivi trenta giorni e, in
mancanza, decade dall'ufficio di professore. Il periodo di
aspettativa, di cui al precedente comma, non � computabile n� ai
fini economici n� ai fini giuridici. Art. 15 Inosservanza del regime delle incompatibilit�. Nel caso di divieto di cumulo dell'ufficio di
professore ordinario o fuori ruolo con altri impieghi pubblici o
privati, l'assunzione del nuovo impiego pubblico comporta la
cessazione di diritto dall'ufficio di professore, salvo quanto
disposto dal precedente art. 14. Art. 16 Funzioni direttive e di coordinamento riservate al professore ordinario. Ferme restando le incompatibilit� previste dal
precedente art. 13, sono riservate ai professori ordinari le funzioni
di rettore, preside di facolt�, direttore di dipartimento e di
consiglio di corso di laurea, nonch� le funzioni di coordinamento dei
corsi di dottorato di ricerca e le funzioni di coordinamento tra i
gruppi di ricerca. E' riservata di norma ai professori ordinari la
direzione degli istituti, delle scuole di perfezionamento e di
specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali. Art. 17 Alleanza dei periodi di insegnamento e di ricerca e congedi dei professori ordinari per attivit� didattiche e scientifiche anche in Universit� o Istituti esteri o internazionali. Al fine di garantire e favorire una piena
commutabilit� tra insegnamento e ricerca, il rettore pu�, con
proprio decreto, autorizzare il professore universitario che abbia
conseguito la nomina ad ordinario, ovvero la conferma in ruolo di
professore associato, su sua domanda e sentito il consiglio della
facolt� interessata, a dedicarsi periodicamente ad esclusive
attivit� di ricerca scientifica in istituzioni di ricerca italiane,
estere e internazionali complessivamente per non pi� di due anni
accademici in un decennio. Nel concedere le autorizzazioni di cui al
precedente comma, il rettore dovr� tener conto delle esigenze di
funzionamento dell'Universit� distribuendo nel tempo le
autorizzazioni stesse con un criterio di rotazione tra i docenti che
eventualmente le richiedano. Art. 18 Promozione e verifica della produzione scientifica del professore ordinario. Il professore universitario che abbia conseguito la nomina ad ordinario � tenuto a presentare ogni tre anni, al consiglio della facolt� a cui appartiene, una relazione sul lavoro scientifico svolto nel corso del triennio stesso corredata della relativa documentazione. Tali atti devono essere depositati presso l'Istituto di appartenenza e resi consultabili. Il Consiglio di facolt� d� atto dell'avvenuta presentazione della relazione e ne riferisce nel rapporto annuale sullo stato della ricerca da inviare anche al senato accademico, che ne terr� conto in sede di parere sulla ripartizione dei fondi a disposizione dell'ateneo per la ricerca. Art. 19 Collocamento fuori ruolo e collocamento a riposo. I professori ordinari sono collocati fuori ruolo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di et� e a riposo cinque anni dopo il collocamento fuori ruolo. Al professore fuori ruolo si applicano le stesse norme previste per i professori ordinari, salvo l'obbligo di presentare la relazione di cui all'art. 18 e salvo che non sia diversamente disposto. La loro partecipazione all'attivit� didattica e scientifica e agli organi accademici resta regolata dalle norme attualmente in vigore. Le competenti autorit� accademiche determineranno i compiti didattici e scientifici dei professori fuori ruolo in relazione al loro impegno a tempo pieno o a tempo definito (16) Capo III Professori associati Art. 20 Dotazione organica. La dotazione organica della fascia dei professori
associati � fissata in 15.000 posti. Art. 21 Copertura di posti. I posti di professore associato che si rendano
liberi e vacanti possono essere coperti con concorso o per
trasferimento su richiesta delle facolt�. I 6.000 posti di cui al
secondo comma del precedente articolo sono coperti con concorso da
bandire con periodicit� biennale, nell'arco di un decennio,
nell'ambito del piano di sviluppo di cui all'art. 2. I posti coperti
con i concorsi di cui al secondo comma del presente articolo e quelli
del contingente di cui al secondo comma dell'articolo precedente
destinati agli inquadramenti, che si rendono vacanti e disponibili,
sono soppressi, a conclusione delle procedure dei trasferimenti, fino
alla riduzione dell'organico a livello definitivo di 15.000 stabilito
nel primo comma del precedente articolo. Detti trasferimenti, sino al
raggiungimento dell'organico definitivo di 15.000, sono subordinati
all'assenso della facolt� di appartenenza al fine di assicurare la
conservazione del livello di funzionamento della medesima (18). Art. 22 Stato giuridico dei professori associati. Lo stato giuridico dei professori associati � disciplinato dalle norme relative ai professori ordinari, ivi comprese quelle relative all'autorit� competente ad adottare i provvedimenti che li riguardano, salvo che non sia diversamente disposto. Per l'elezione degli organi di governo degli Atenei, l'elettorato attivo dei professori associati � esercitato secondo le medesime norme previste per l'elettorato attivo dei professori ordinari. Art. 23 Conferma in ruolo. Dopo un triennio dall'ammissione in ruolo, i
professori associati sono sottoposti ad un giudizio di conferma, anche
sulla base di una relazione delle Facolt�, sull'attivit� didattica e
scientifica dell'interessato. Il giudizio � espresso da una
commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione, composta,
per ogni raggruppamento di discipline, da tre professori di ruolo, di
cui due ordinari o straordinari e uno associato confermato, in
mancanza da tre ordinari o straordinari. I commissari sono designati
mediante sorteggio dal Consiglio universitario nazionale, tra i
professori del raggruppamento di discipline o, in mancanza, di
raggruppamenti affini. Della commissione non possono far parte
professori che abbiano gi� fatto parte di commissioni di concorso nei
raggruppamenti in cui erano candidati professori associati sottoposti
a giudizio di conferma. Art. 24 Collocamento a riposo. I professori associati sono collocati a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di et�. I professori incaricati stabilizzati divenuti associati a seguito di giudizio di idoneit� conservano il diritto a rimanere in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di et� (19). Capo IV Professori a contratto Art. 25 Professori a contratto. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
da emanare sentito il Consiglio universitario nazionale, sono
annualmente ripartiti, tra le Universit� che ne abbiano fatto
analitica richiesta, i finanziamenti destinati a consentire la nomina
di professore a contratto per l'attivazione di corsi integrativi di
quelli ufficiali impartiti nelle facolt�, finalizzati
all'acquisizione di significative esperienze teorico-pratiche di tipo
specialistico provenienti dal mondo extrauniversitario ovvero di
risultati di particolari ricerche, o studi di alta qualificazione
scientifica o professionale. Le facolt� o scuole, d'intesa con i consigli di
corso di laurea, determinano i corsi integrativi di quelli ufficiali
da attivare nei corsi di laurea, in misura non superiore al decimo
degli insegnamenti ufficiali impartiti in ciascuna facolt�
designando, con motivata deliberazione che sar� adottata sentiti i
Consigli di istituto o di dipartimento, ove istituito, lo studioso ed
esperto al quale affidare il corso integrativo, prefissandone altres�
le prestazioni ed il compenso da corrispondere. Lo studioso od esperto
pu� essere anche un dipendente dell'amministrazione dello Stato o di
enti pubblici di ricerca ovvero un docente di Universit� estere,
purch� non insegni in Universit� italiane. I contratti hanno la durata massima di un anno accademico e non possono essere rinnovati per pi� di due volte in un quinquennio nella stessa Universit�. Deroghe a tale limite possono essere concesse con decreti del Ministro della pubblica istruzione su proposta del Consiglio universitario nazionale, esclusivamente ove risulti impossibile impartire altrimenti insegnamenti di particolare specializzazione e ad alto contenuto tecnologico in settori per i quali l'Universit� non disponga delle idonee competenze. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a trattamento assistenziale e previdenziale. L'Universit� provvede alla copertura assicurativa privata contro gli infortuni. Qualora siano stipulate convenzioni con enti pubblici, ai sensi del successivo art. 27, le funzioni del professore a contratto possono essere attribuite, su proposta dei consigli delle facolt� interessate, anche in soprannumero senza i limiti di cui al precedente terzo comma e senza oneri per l'Universit�, ad esperti appartenenti agli stessi enti. Per la durata del contratto il personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato o da enti pubblici di ricerca pu� chiedere l'esonero totale dal servizio senza assegni. Art. 26 Contratti con tecnici per l'uso di attrezzature scientifico-didattiche di particolare complessit�. Nei limiti dei fondi appositamente stanziati dal
Consiglio di amministrazione nel bilancio delle Universit�, il
rettore, su designazione dei consigli di facolt� d'intesa con i
docenti dei Dipartimenti, ove costituiti, o degli istituti
interessati, pu� stipulare contratti di diritto privato a tempo
determinato per prestazioni professionali relative all'uso di
attrezzature scientifico-didattiche di particolare complessit�, con
tecnici, anche stranieri, di comprovata esperienza anche nell'uso di
moderne apparecchiature per l'apprendimento delle lingue straniere e
le relative conversazioni. La particolare complessit� delle attrezzature scientifico-didattiche � dichiarata dal consiglio di amministrazione il quale costituisce a tal fine apposite commissioni di esperti, anche estranei all'Universit�, designati dai consigli di facolt�. Il contratto determina le prestazioni professionali e i compensi relativi; non pu� essere stipulato per un periodo superiore a tre anni e non � rinnovabile con lo stesso tecnico. I titolari dei contratti di cui al presente articolo non hanno compiti di docenza universitaria, possono eventualmente svolgere compiti di addestramento di personale tecnico gi� in servizio presso l'Universit�. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a trattamento assistenziale e previdenziale. L'Universit� provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni. Art. 27 Convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie ai fini dello svolgimento di attivit� didattiche integrative. I rettori delle Universit� possono stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, su proposta delle facolt�, e, ove costituiti, dei dipartimenti interessati e sentiti il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attivit� didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale. Art. 28 Contratti per l'assunzione di lettori. Nei limiti dei finanziamenti disposti e ripartiti
per questo scopo secondo le modalit� previste nel precedente art. 25
ed iscritti nei bilanci universitari, i rettori possono assumere per
contratto di diritto privato, su motivata proposta della facolt�
interessata, in relazione ad effettive esigenze di esercitazione degli
studenti che frequentano i corsi di lingue, e anche al di fuori di
specifici accordi internazionali, lettori di madre lingua straniera di
qualificata e riconosciuta competenza, accertata dalla facolt�, in
numero non superiore al rapporto di uno a centocinquanta tra il
lettore e gli studenti effettivamente frequentanti il corso. La
facolt� deve comunque attestare la specifica competenza dei lettori.
I relativi oneri sono coperti con finanziamenti a questo scopo
disposti per ciascuna Universit� con decreto del Ministro della
pubblica istruzione sentito il Consiglio universitario nazionale. Le
previsioni di spesa verranno effettuate sulla base di dati orientativi
desunti dalla consistenza della popolazione studentesca affluente ai
singoli corsi relativa al precedente anno accademico. I corrispettivi non possono superare il livello retributivo iniziale del professore associato a tempo definito (21). Art. 29 Professori a contratto presso le Universit� non statali. Le Universit� non statali possono avvalersi di professori a contratto in percentuale superiore a quella indicata nell'art. 25 e possono in casi particolari ed eccezionali conferire contratti di insegnamento anche a professori delle Universit� statali . Art. 30 Dotazione organica del ruolo dei ricercatori. La dotazione organica del ruolo dei ricercatori universitari � di 16.000 posti, di cui 4.000 da assegnare per concorsi liberi. Di questi ultimi 2.000 Saranno messi a concorso entro l'anno accademico 1980-81; i restanti 2.000 entro gli anni accademici 1981-82 e 1982-83. I posti destinati a concorso libero sono ripartiti fra le facolt� delle varie Universit� secondo criteri di programmazione che tengano conto delle esigenze funzionali dei corsi di laurea delle facolt� stesse, nonch� dei posti assegnati in seguito ai giudizi di idoneit� ove espletati. La ripartizione � effettuata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale. Nella prima tornata concorsuale, in sede di ripartizione dei posti di ricercatore da mettere a concorso libero per facolt� e per gruppi di discipline, si terr� conto, nell'ambito dei criteri generali anche del numero degli appartenenti alle categorie di cui all'art. 58 per i quali le facolt� attestino la continuazione dell'attivit� di ricerca e che non abbiano, per anzianit�, titolo a partecipare ai giudizi di idoneit�. Art. 31 Conferma dei ricercatori universitari. I ricercatori universitari, dopo tre anni
dall'immissione in ruolo, sono sottoposti ad un giudizio di conferma
da parte di una commissione nazionale composta, per ogni
raggruppamento di discipline, da tre professori di ruolo, di cui due
ordinari e uno associato, estratti a sorte su un numero triplo di
docenti designati dal Consiglio universitario nazionale, tra i docenti
del gruppo di discipline. Art. 32 Compiti dei ricercatori universitari. I ricercatori universitari contribuiscono allo
sviluppo della ricerca scientifica universitaria e assolvono a compiti
didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali. Tra tali
compiti sono comprese le esercitazioni, la collaborazione con gli
studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea e la
partecipazione alla sperimentazione di nuove modalit� di insegnamento
ed alle connesse attivit� tutoriali. I ricercatori confermati possono
accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, sia a
livello nazionale sia a livello locale. Essi adempiono a compiti di
ricerca scientifica su temi di loro scelta e possono partecipare ai
programmi di ricerca delle strutture universitarie in cui sono
inseriti. Possono altres� svolgere, oltre ai compiti didattici, di
cui al precedente comma, cicli di lezioni interne ai corsi attivati e
attivit� di seminario secondo modalit� definite dal consiglio del
corso di laurea e d'intesa con i professori titolari degli
insegnamenti ufficiali. Possono altres� partecipare alle commissioni
d'esame di profitto come cultori della materia. Art. 33 Verifica periodica dell'attivit� didattica e scientifica dei ricercatori universitari. Il ricercatore confermato � tenuto a presentare
ogni triennio al consiglio di facolt� una relazione sul lavoro
scientifico e sull'attivit� didattica integrativa svolti. Il
consiglio di facolt� formula il proprio giudizio sulla base dei
pareri espressi dai consigli di corso di laurea per l'attivit�
didattica e dai dipartimenti o dai consigli degli istituti nei quali
egli ha operato, per il lavoro scientifico. Art. 34 Disciplina dello stato giuridico dei ricercatori universitari. Fino a quando non si sar� provveduto ai sensi
dell'ultimo comma dell'art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, lo
stato giuridico dei ricercatori universitari � disciplinato, per
quanto non previsto specificatamente nel presente decreto, dalle norme
relative allo stato giuridico degli assistenti universitari di ruolo.
In materia di incompatibilit� o di cumulo di impieghi si applicano le
norme di cui alla parte prima, titolo V, del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, fatte salve le funzioni regolate col precedente
articolo 32. Per gli ulteriori casi di incompatibilit� non previsti
nel precedente comma, ma contemplati nel precedente art. 12, i
ricercatori universitari sono collocati in aspettativa con le stesse
modalit� stabilite per i professori di ruolo. Per i trasferimenti dei
ricercatori universitari si applicano le stesse norme previste per gli
assistenti di ruolo in numero o in soprannumero, salvo nel primo
biennio di applicazione nel quale si prescinde dal nulla osta della
facolt� di appartenenza per il trasferimento con il posto di ruolo di
cui alla legge 12 febbraio 1977, n. 34, previo parere favorevole del
Consiglio universitario nazionale. Per il caso di passaggio ad altra Amministrazione
statale o pubblica si applica il precedente art. 14. I provvedimenti relativi allo stato giuridico ed al trattamento economico dei ricercatori universitari sono adottati con decreto del rettore. Capo VI Personale tecnico delle Universit� Art. 35 Personale tecnico delle Universit�. I posti di tecnico laureato sono assegnati ai
laboratori dotati di attrezzature scientifiche di particolare
complessit� per le esigenze della ricerca, della sperimentazione e
delle esercitazioni degli istituti e, ove costituiti, dei
dipartimenti. Sulla base di tali criteri, con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, si fa luogo alla revisione dell'attuale
distribuzione di posti di tecnico laureato. I posti di tecnico coadiutore e di tecnico esecutivo sono assegnati ai laboratori dotati di attrezzature scientifiche e didattiche per la ricerca, la sperimentazione e le esercitazioni degli istituti e, ove costituiti, dei Dipartimenti. I tecnici coadiutori e i tecnici esecutivi svolgono
la loro attivit� sotto la direzione del tecnico laureato preposto al
laboratorio. In attuazione della nuova normativa concernente il
"nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e
militare dello Stato", saranno identificati In sede di prima applicazione del presente decreto il personale attualmente appartenente ai ruoli tecnici il quale abbia svolto o che attualmente svolga mansioni diverse da quelle previste nei commi precedenti, pu� optare, a domanda, per il passaggio nei ruoli amministrativi universitari, ivi compresi quelli dei bibliotecari. In relazione a detti passaggi saranno rideterminate, ove necessario, le consistenze organiche dei ruoli del personale delle Universit� con le modalit� previste dagli articoli 13 e 14 della legge 25 ottobre 1977, n. 808. Art. 36 Progressione economica del ruolo dei professori universitari. La progressione economica nel ruolo dei professori universitari, articolato nelle due fasce dei professori ordinari e dei professori associati � determinata dalle disposizioni contenute nei successivi commi del presente articolo. Ai professori appartenenti alla prima fascia all'atto del conseguimento della nomina ad ordinario � attribuita la classe di stipendio corrispondente al 48,6 per cento della retribuzione del dirigente generale di livello A dello Stato, comprensiva dell'eventuale indennit� di funzione. Fino al conseguimento della nomina ad ordinario lo
stipendio � pari al 92 per cento di quello risultante al precedente
comma ferma restando la possibilit� dell'aumento biennale del 2,50
per cento. La misura del trattamento economico previsto dai
precedenti commi � maggiorata del 40 per cento a favore dei
professori universitari che abbiano optato per il regime di impegno a
tempo pieno. Il professore ordinario che alla data dell'inquadramento giuridico nel ruolo godeva del trattamento economico corrispondente alla classe finale di stipendio conserva, qualora pi� favorevole, il diritto all'equiparazione economica alla retribuzione del dirigente generale di livello A dello Stato, in applicazione dei principi derivanti dalle norme sulle carriere e retribuzioni dei Dirigenti statali. Nel caso in cui lo stesso abbia optato per il regime di impegno a tempo definito, la differenza tra la misura dello stipendio in godimento e quello che gli compete in applicazione del presente decreto � conservata a titolo di assegno ad personam pensionabile e riassorbibile con i miglioramenti economici e di carriera. In sede di primo inquadramento e successivamente nelle ipotesi di passaggio di qualifica di carriera, o da una ad altra fascia, al personale con stipendio superiore a quello iniziale di inquadramento o rispettivamente di accesso a posizione superiore, sono attribuiti nella nuova posizione stipendiale tanti scatti del 2,50 per cento necessari ad assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento. Art. 37 Inquadramento dei professori associati. Il personale che consegue il primo giudizio di
idoneit� � inquadrato nella seconda fascia dei professori
universitari a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto agli effetti giuridici ed ai fini economici da quella
dell'effettiva assunzione in servizio, salvo il successivo
inquadramento definitivo per effetto dei riconoscimenti di servizio ai
sensi del successivo art. 104. A coloro che superano il giudizio di idoneit� a professore associato e che sono esonerati ai sensi dell'art. 111 dal giudizio di conferma � attribuita la classe di stipendio successiva a quella iniziale prevista per i professori associati (23) Art. 38 Progressione economica del ruolo dei ricercatori. La progressione economica dei ricercatori universitari confermati si sviluppa in sette classi biennali di stipendio pari ciascuna all'8 per cento del parametro iniziale 330 ed in successivi scatti biennali del 2,50 per cento, calcolati sulla classe finale. Ogni punto parametrale corrisponde a lire 18.000 annue lorde. Al ricercatore universitario all'atto
dell'immissione in ruolo, e fino al conseguimento del giudizio
favorevole per l'immissione nella fascia dei ricercatori confermati,
� attribuito lo stipendio corrispondente al parametro 300 e gli
aumenti biennali del 2,50 per cento calcolati su tale parametro. Al personale provvisto di uno stipendio superiore a quello previsto per la classe iniziale di stipendio dei ricercatori, sono attribuiti gli scatti biennali del 2,50 per cento calcolati sulla medesima, necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento. Art. 39 Assegno aggiuntivo. Art. 40 Trattamento di quiescenza. Ai fini dell'individuazione del trattamento di quiescenza del personale appartenente alle due fasce dei professori universitari si considera quale base pensionabile lo stipendio spettante nella progressione economica prevista per il regime a tempo definito aumentato della differenza tra lo stipendio previsto per il regime a tempo pieno e quello corrispondente al regime a tempo definito, moltiplicata per il numero degli anni prestati dal professore con regime di tempo pieno e divisa per il numero degli anni di effettivo servizio prestati dallo stesso nella carriera di appartenenza successivamente all'applicazione dell'art. 11 del presente decreto. Ai fini del trattamento di previdenza la base
contributiva � individuata con lo stesso criterio adottato per la
determinazione della base pensionabile indicata nel precedente comma.
TITOLO II Reclutamento Capo I Art. 41 Accesso alla fascia dei professori ordinari. L'accesso al ruolo dei professori universitari,
nella fascia dei professori ordinari, ha luogo mediante pubblici
concorsi per titoli su base nazionale, intesi ad accertare la piena
maturit� scientifica dei candidati. Capo II Reclutamento dei professori associati Art. 42 Accesso alla fascia dei professori associati. L'accesso al ruolo dei professori universitari, nella fascia dei professori associati, avviene mediante concorso su base nazionale, per titoli scientifici, integrati dalla discussione dei titoli presentati dal candidato e da una prova didattica nell'ambito di una disciplina del raggruppamento connessa con i suoi titoli e da lui indicata. Il concorso � inteso ad accertare l'idoneit� scientifica e didattica del candidato. Art. 43 Bandi di concorso. I concorsi sono banditi, con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, per raggruppamenti di discipline. Il bando
� pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Art. 44 Commissioni giudicatrici. Per ciascun raggruppamento di discipline �
nominata, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, una
commissione giudicatrice composta da cinque membri effettivi e da
altri cinque membri per eventuali surroghe in caso occorra sostituire
un membro effettivo. Art. 45 Formazione delle commissioni giudicatrici. Ogni commissione � formata con il sistema misto: per sorteggio ed elettivo. Il sorteggio avviene tra
i docenti di discipline ricomprese nel raggruppamento cui si riferisce
il concorso per un numero triplo dei membri costituenti la commissione
sia effettivi che supplenti. Qualora i docenti di ruolo afferenti ad
un raggruppamento disciplinare siano inferiori al numero dei
commissari effettivi e supplenti, tali docenti sono inseriti tutti
nella commissione previa autonoma elezione. Il Ministro della pubblica
istruzione designa, quindi, su parere conforme del Consiglio
universitario nazionale, uno o pi� raggruppamenti affini, al fine di
procedere al sorteggio di un numero triplo dei membri mancanti per la
successiva elezione. Nella prima applicazione del presente decreto, il
Consiglio universitario nazionale designa un professore ordinario o
straordinario quale presidente della commissione per le operazioni di
sorteggio di cui al medesimo articolo.Tra i docenti sorteggiati si
procede all'elezione dei membri componenti la commissione
giudicatrice. L'elettorato attivo spetta ai docenti delle discipline
ricomprese nel raggruppamento cui si riferisce il concorso ed a quelli
delle discipline ricomprese nel raggruppamento o nei raggruppamenti
dichiarati affini ai sensi del terzo comma del presente articolo. Art. 46 Esame. La commissione giudicatrice valuta in primo luogo i
titoli scientifici presentati da ciascun candidato. 2) una prova didattica, su tema da assegnarsi con 24 ore di anticipo. A tal fine, ciascun candidato estrae a sorte tre fra i cinque temi proposti dalla commissione, scegliendo immediatamente quello che former� oggetto della lezione. Le prove d'esame sono pubbliche. Art. 47 Approvazione degli atti. Al termine dei suoi lavori, da concludersi entro
sei mesi dalla data del bando di concorso, la commissione redige una
relazione analitica in cui sono riportati i giudizi di ciascun
commissario e quello complessivo della commissione sui singoli
candidati, in base ai quali essa propone, previa votazione, i
vincitori in numero non superiore ai posti messi a concorso e in
ordine alfabetico. Gli atti del concorso sono approvati con decreto
del Ministro della pubblica istruzione. Art. 48 Chiamata e nomina dei vincitori. Entro trenta giorni dall'approvazione degli atti
del concorso i vincitori possono presentare domanda per essere
chiamati nelle facolt� che avevano chiesto il concorso. Il consiglio
di facolt�, entro 60 giorni dalla comunicazione ministeriale
dell'approvazione degli atti del concorso chiama i vincitori a coprire
il posto messo a concorso, anche sulla base delle domande presentate. Art. 49 Richiamo di norme. Per tutto quanto non previsto nei precedenti articoli si applicano, in materia di reclutamento dei professori associati, le disposizioni vigenti per il reclutamento dei professori ordinari in quanto compatibili. Art. 50 Inquadramento nella fascia dei professori associati. Nella prima applicazione del presente decreto possono essere inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneit� nel ruolo dei professori associati: 1) i professori incaricati stabilizzati di cui
all'art. 4 del D.L. 1� ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con
modificazioni, dalla L. 30 novembre 1973, n. 766, e successive
modificazioni e integrazioni: Art. 51 Giudizio di idoneit�. I giudizi sono espressi, per ciascun raggruppamento
di discipline, da apposite commissioni nazionali composte da tre
professori ordinari o straordinari e formate con le modalit�
stabilite nel precedente art. 45. Ove il numero dei concorrenti alla
prova idoneativa per un determinato raggruppamento disciplinare superi
le 80 unit�, si provveder� alla costituzione di pi� commissioni. I
concorrenti saranno distribuiti nelle commissioni in parti uguali, per
sorteggio. Il giudizio � inteso ad accertare l'idoneit� scientifica e didattica del candidato ad assumere le funzioni di professore associato. Esso � basato sulla valutazione dei titoli scientifici presentati dal candidato e della attivit� didattica da lui svolta. Nella valutazione saranno tenuti in considerazione i giudizi formulati dalle facolt� sull'attivit� didattica e sulle funzioni svolte dai candidati. Sui singoli candidati vengono formulate motivate relazioni scritte attestanti l'attivit� scientifica e didattica da loro svolta. Tali relazioni vengono pubblicate nel Bollettino
ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Le domande devono contenere l'esplicito impegno ad
osservare, in caso di giudizio positivo, le norme in materia di tempo
pieno, di tempo definito e di incompatibilit� previste nel presente
decreto. Art. 52 Procedura per il conseguimento del giudizio di idoneit�. I giudizi di idoneit� si svolgeranno su base nazionale per raggruppamenti di discipline, in due tornate e sono indetti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I raggruppamenti di discipline sono determinati con gli stessi criteri e modalit� stabiliti nel precedente art. 43. La prima tornata di giudizi sar� indetta entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La seconda tornata sar� indetta entro il 31 dicembre 1982. Per coloro che maturano il diritto a partecipare al
giudizio di idoneit�, successivamente alla prima tornata, sar�
indetta, entro il 31 dicembre 1983, una terza tornata ad essi
riservata. I professori incaricati aventi titolo alla partecipazione al giudizio di idoneit�, salvo il diritto all'inquadramento in caso di esito positivo, conservano fino al termine dell'anno accademico nel quale � espletata l'ultima tornata dei giudizi di idoneit�, cui hanno titolo a partecipare, tutti i diritti e le facolt� loro riservati dalle norme in vigore, nonch� le funzioni eventualmente svolte ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129, ed il relativo trattamento economico maturato. Gli assistenti di cui al precedente art. 50, n. 2)
ed il personale di cui allo stesso articolo n. 3) che non conseguono
il giudizio di idoneit� per l'inquadramento nel ruolo dei professori
associati o non intendono sottoporsi al giudizio stesso, conservano il
loro stato giuridico ed economico. Art. 53 Modalit� degli inquadramenti. Colui che abbia superato il giudizio di idoneit� presenta domanda di inquadramento nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del risultato del giudizio, indicando la disciplina appartenente al raggruppamento per il quale ha conseguito il giudizio medesimo, nella quale intenda essere inquadrato. La richiesta motivata dell'interessato viene valutata dalla facolt� in base alle proprie esigenze e nei limiti degli insegnamenti disponibili. In mancanza di tali presupposti l'inquadramento avr� luogo su deliberazione motivata del consiglio di facolt� sentito l'interessato e parere favorevole del Consiglio universitario nazionale su altra disciplina dello stesso raggruppamento o di raggruppamento affine, avendo prioritariamente assicurato l'incremento del numero dei corsi per discipline gi� attivate in relazione alle effettive esigenze didattiche. Ove peraltro lo riconosca opportuno per motivate esigenze didattico-scientifiche, la facolt�, con delibera adottata in conformit� a criteri generali indicati con decreto del Ministro della pubblica istruzione previo parere favorevole del Consiglio universitario nazionale, pu� procedere alla chiamata dell'associato anche per discipline comprese in raggruppamenti per le quali vi sia domanda di inquadramento ai sensi del primo comma del presente articolo, ancorch� non siano previste dal relativo statuto. In tali casi, in deroga alle procedure previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, con D.P.R. sono conseguentemente aggiornati, nel termine di tre mesi dall'adozione dell'anzidetta delibera, gli statuti stessi, previo parere favorevole del senato accademico e del consiglio di amministrazione (31). L'avente titolo all'inquadramento che svolga un
incarico di insegnamento presenta la domanda al rettore
dell'Universit� ove l'incarico stesso � svolto, restando ivi
assegnato, qualora abbia superato il giudizio di idoneit� per lo
stesso raggruppamento concorsuale. Il titolare di pi� incarichi ha
diritto di optare per una delle sedi presso cui gli incarichi sono
svolti. In tal caso, il rettore della sede universitaria prescelta
trasmette copia della domanda ricevuta al rettore della sede
universitaria o ai rettori delle sedi universitarie ove sono svolti,
rispettivamente, l'altro o gli altri incarichi di insegnamento. Nel caso di mancato accoglimento delle loro
richieste, gli assistenti di ruolo senza incarico ed il personale
appartenente alle categorie di cui al n. 3) del precedente art. 50,
possono essere chiamati da altre facolt�, entro due anni dalla
scadenza del termine di presentazione della domanda di inquadramento,
continuando a svolgere, nella sede originaria, le funzioni inerenti
alla qualifica di appartenenza. Nel caso di mancato accoglimento della
richiesta di cui al quinto comma l'assistente di ruolo con incarico
pu� entro trenta giorni dalla notifica del mancato accoglimento della
richiesta stessa, presentare domanda alla facolt� presso cui svolge
l'incarico (32). Gli inquadramenti vengono disposti con decreto del Ministro della pubblica istruzione a decorrere dal 1� novembre di ciascun anno accademico. Con lo stesso decreto � disposta l'assegnazione del posto relativo. Per coloro che superano il primo giudizio di idoneit� l'inquadramento decorre, agli effetti giuridici dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora l'avente titolo all'inquadramento che abbia
superato il giudizio di idoneit� presti servizio presso una
Universit� non statale pu� presentare domanda di inquadramento negli
stessi termini e con le stesse modalit� previste per le Universit�
statali, all'Universit� medesima. Qualora il numero dei posti istituiti sia inferiore al numero degli aspiranti il consiglio di amministrazione dell'Universit� non statale, sentito il senato accademico, determina i criteri di precedenza e preferenza per l'inquadramento. Gli inquadramenti di cui al precedente comma sono disposti con decreto rettorale previa deliberazione delle facolt� competenti. A coloro che non ottengono l'inquadramento nelle
Universit� non statali, si applicano le disposizioni previste per gli
assistenti di ruolo senza incarico o equiparati delle Universit�
statali. Capo III Reclutamento dei ricercatori universitari Art. 54 Accesso al ruolo dei ricercatori universitari. L'accesso al ruolo dei ricercatori universitari avviene mediante concorsi decentrati, presso le singole sedi universitarie banditi dai rettori per gruppi di discipline determinati su parere vincolante del Consiglio universitario nazionale. Il concorso consiste in due prove scritte una delle quali pu� essere eventualmente sostituita da una prova pratica ed una orale intese ad accertare l'attitudine alla ricerca degli aspiranti, con riferimento alle discipline del raggruppamento in cui il candidato intende specializzarsi, in un giudizio su eventuali titoli scientifici presentati dai candidati o nella valutazione di quelli didattici. Per singoli raggruppamenti il Consiglio universitario nazionale determina altres� i programmi relativi alle due prove scritte e alla prova orale e la ripartizione del punteggio riservato alla commissione per la valutazione delle prove scritte, della prova orale e dei titoli scientifici e didattici, riservando in ogni caso il 50 per cento dei punti alla valutazione delle prove scritte ed orali ed il 30 per cento a quella dei titoli scientifici. Art. 55 Bandi di concorso. I concorsi sono banditi con decreto del rettore
della Universit�, previa autorizzazione del Ministro della pubblica
istruzione. Il bando � pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Art. 56 Commissioni giudicatrici. Le commissioni giudicatrici sono composte da tre membri, di cui un professore ordinario designato dal consiglio di facolt� tra i titolari delle discipline raggruppate per il concorso, e uno ordinario e un associato estratti a sorte tra due terne di docenti del gruppo di discipline designate dal Consiglio universitario nazionale. In caso di rinuncia per motivato impedimento dei
docenti sorteggiati, il Consiglio universitario nazionale procede alla
loro sostituzione mediante sorteggio tra i restanti designati. Art. 57 Nomina dei vincitori. Al termine delle prove di esame la commissione
giudicatrice compila una graduatoria sulla base della somma dei voti
riportati dai candidati nelle prove scritte, nella prova orale e del
punteggio assegnato per i titoli e designa i vincitori, nell'ordine
della graduatoria, in numero non superiore a quello dei posti messi a
concorso. Delle operazioni svolte viene redatta una circostanziata
relazione. La nomina dei ricercatori, a seguito dei concorsi liberi e dei giudizi di idoneit�, pu� essere disposta anche in corso d'anno (36). Art. 58 Inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari. Nella prima applicazione del presente decreto sono inquadrati, a domanda, nel ruolo dei ricercatori universitari, quali ricercatori confermati, previo giudizio di idoneit�:
Art. 59 Giudizi di idoneit�. Il Ministro della pubblica istruzione bandisce due
tornate di giudizi di idoneit�, per gruppi di discipline, determinati
su parere vincolante del Consiglio universitario nazionale. I contratti, gli assegni, le borse di studio, gli incarichi e le supplenze sono prorogati per gli aventi titolo alla ammissione al giudizio di idoneit� di cui al precedente articolo in servizio al 31 ottobre 1979, fino all'espletamento della seconda tornata di giudizi, a condizione che abbiano partecipato alla prima tornata. Se l'interessato non presenta domanda per
partecipare al giudizio di idoneit� nella prima tornata, il relativo
rapporto � risolto di diritto, dal giorno successivo a quello di
scadenza dei termini. E' consentita l'integrazione della documentazione gi� prodotta. L'onere per le proroghe delle borse del Consiglio nazionale delle ricerche � trasferito sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione a decorrere dal 10 novembre 1979. Art. 60 Modalit� degli inquadramenti. Le facolt� provvedono alla destinazione dei posti di ricercatore ad esse assegnati, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai raggruppamenti di discipline in base alla valutazione delle esigenze scientifiche e didattiche. Coloro che abbiano conseguito il giudizio di
idoneit� sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori universitari in
qualit� di ricercatori confermati, con decreto del rettore sui posti
destinati all'inquadramento. Le Universit� comunicano al Ministero della
pubblica istruzione, per ciascun raggruppamento, il numero dei posti
non coperti e degli inquadramenti disposti in soprannumero. La seconda tornata viene effettuata con i medesimi criteri della prima tornata, anche per quanto riguarda l'inquadramento su posti disponibili o in soprannumero. Al termine della seconda tornata si provvede con le
modalit� di cui al precedente comma ad una ridistribuzione dei posti
non coperti al fine di consentire l'assorbimento del soprannumero. Le Universit� non statali possono istituire un proprio ruolo di ricercatori, determinandone l'organico con modifica statutaria. Ove gli statuti delle predette Universit� recepiscano le stesse norme previste per i ricercatori delle Universit� statali, sono possibili i trasferimenti dei ricercatori dalle Universit� statali a quelle non statali e viceversa. A coloro che hanno titolo all'inquadramento come ricercatori nelle Universit� non statali, vanno estese, qualora non sia possibile il loro inserimento nelle predette Universit�, le norme di cui ai commi dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo dell'art. 53. Art. 61 Commissioni giudicatrici. Per la formulazione dei giudizi di idoneit� sono nominate con decreto del rettore presso le singole facolt� apposite commissioni giudicatrici composte da tre professori ufficiali, per ciascun gruppo disciplinare, di cui almeno uno ordinario, tra i quali uno � designato dal consiglio di facolt� e due sono estratti a sorte su terne indicate dal Consiglio universitario nazionale tra i professori delle discipline afferenti al raggruppamento disciplinare. Art. 62 Formulazione del giudizio di idoneit�. La valutazione dei candidati al giudizio di idoneit� ha per oggetto esclusivamente i titoli scientifici e l'attivit� didattica da essi svolta. Al termine dei lavori, entro quattro mesi dalla sua costituzione, la commissione formula, per ciascun candidato un giudizio circa l'idoneit� del candidato stesso a svolgere o meno i compiti di ricercatore universitario e redige una circostanziata relazione. La relazione � pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. TITOLO III Ricerca scientifica Capo I Ricerca scientifica nelle Universit� e suo coordinamento Art. 63 Ricerca scientifica nelle Universit�. L'Universit� � sede primaria della ricerca scientifica. Il Ministro della pubblica istruzione d'intesa con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica promuover� le necessarie forme di raccordo tra Universit� ed enti pubblici di ricerca, compreso il Consiglio nazionale delle ricerche. Al fine di evitare ogni superflua duplicazione e sovrapposizione di strutture e di finanziamenti � istituita l'Anagrafe nazionale delle ricerche. Art. 64 Comitato per l'Anagrafe nazionale delle ricerche. All'Anagrafe nazionale delle ricerche affluiranno
tutte le notizie relative alle ricerche comunque finanziate, in tutto
o in parte, con fondi a carico del bilancio dello Stato o di bilanci
di enti pubblici. Sono fatte salve le disposizioni relative alla
protezione dei segreti. All'Anagrafe sovrintende un comitato cos� composto:
Il comitato si avvarr� per i supporti tecnici e amministrativi dei mezzi a disposizione del Ministero della pubblica istruzione e del relativo personale. Art. 65 �������..(41)
Art. 66 Contratti di ricerca, di consulenza e convenzioni di ricerca per conto terzi. Le Universit�, purch� non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica didattica, possono eseguire attivit� di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati. L'esecuzione di tali contratti e convenzioni sar�
affidata, di norma, ai dipartimenti o, qualora questi non siano
costituiti, agli istituti o alle cliniche universitarie o a singoli
docenti a tempo pieno. Il personale docente e non docente che collabora a tali prestazioni pu� essere ricompensato fino a una somma annua totale non superiore al 30 per cento della retribuzione complessiva. In ogni caso la somma cos� erogata al personale non pu� superare il 50 per cento dei proventi globali delle prestazioni. Il regolamento di cui al secondo comma determina la
somma da destinare per spese di carattere generale sostenute
dall'Universit� e i criteri per l'assegnazione al personale della
somma di cui al terzo comma. Gli introiti rimanenti sono destinati ad
acquisto di materiale didattico e scientifico e a spese di
funzionamento dei dipartimenti, istituti o cliniche che hanno eseguito
i contratti e le convenzioni. I proventi derivati dall'attivit� di cui al comma precedente costituiscono entrate del bilancio dell'Universit�. Art. 67 �����.(41) Capo II Art. 68 Istituzione del dottorato di ricerca. E' istituito il dottorato di ricerca quale titolo accademico valutabile unicamente nell'ambito della ricerca scientifica. Il titolo di dottore di ricerca si consegue, a seguito di svolgimento di attivit� di ricerca successive al conseguimento del diploma di laurea che abbiano dato luogo con contributi originali alla conoscenza in settori uni o interdisciplinari, presso consorzi di Universit� o presso Universit� le cui facolt� o dipartimenti, se costituiti, siano abilitati a tal fine. Forme di collaborazione, sulla base di quanto previsto dal primo comma dell'art. 69 potranno essere realizzate tra diverse Universit�, taluna delle quali anche straniere, nelle quali siano state notoriamente sviluppate le tematiche di ricerca nei settori disciplinari per i quali si intende istituire il dottorato. Gli studi per il dottorato di ricerca sono ordinati all'approfondimento delle metodologie per la ricerca nei rispettivi settori e della formazione scientifica. Essi consistono essenzialmente nello svolgimento di programmi di ricerca individuali o eccezionalmente, per la natura specifica della ricerca, in collaborazione eventualmente anche interdisciplinare, su tematiche prescelte dagli stessi interessati con l'assenso e la guida dei docenti nel settore della facolt� o dipartimento abilitati e, in cicli di seminari specialistici. Alla fine di ciascun anno gli iscritti presentano una particolareggiata relazione sull'attivit� e le ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne cura la conservazione e, previa valutazione dell'assiduit� e dell'operosit�, pu� proporre al rettore l'esclusione dal proseguimento del corso di dottorato di ricerca. Art. 69 Determinazione dei titoli di dottorato e delle Universit� abilitate a rilasciarli. Le facolt� e i dipartimenti, ove esistano, abilitati al rilascio del titolo di dottore di ricerca in un settore disciplinare sono individuati sulla base di criteri generali di programmazione che tengano conto delle esigenze complessive e di quelle settoriali della ricerca scientifica, e della notoria e peculiare idoneit�, a tal fine, delle attrezzature scientifiche e didattiche di cui le facolt� o i dipartimenti dispongono direttamente o sulla base di convenzioni con altre Universit� anche straniere o con enti pubblici che svolgano specifica e qualificata attivit� di ricerca eventualmente anche attraverso strutture tecnicamente avanzate da essi controllate. A tal fine i rettori delle Universit� interessate inviano al Ministro della pubblica istruzione, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, e successivamente entro il 31 ottobre di ciascun anno, motivate e documentate proposte di istituzione dei corsi di dottorato da attivare nell'ateneo, specificandone le particolari modalit� di svolgimento, le strutture utilizzabili, la peculiare esperienza del coordinatore e la disponibilit� di un sufficiente numero di docenti notoriamente qualificati per la specifica ed originale produzione scientifica, nonch�, le eventuali proposte di convenzioni e le procedure di attivazione. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato universitario nazionale determina, con proprio decreto, sulla base delle motivate valutazioni tecniche formulate nel rispetto delle predette condizioni dal suddetto consesso, i titoli di dottore di ricerca che possono essere conseguiti e le Universit� che li rilasciano. La durata dei corsi non potr� essere inferiore a tre anni accademici. Le Universit� dove esistano corsi di dottorato faranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione alla fine di ogni triennio una particolareggiata relazione dell'attivit� svolta per i singoli dottorati di ricerca, congiuntamente con le relazioni dei coordinatori, alle quali verranno allegati i giudizi delle commissioni di cui al secondo comma dell'art. 73 sui candidati provenienti dal corso. Tenuto conto di tali elementi di valutazione, il Ministro, osservate le procedure di cui al precedente comma, procede entro il successivo anno alle eventuali revisioni. Art. 70 Programmazione del numero dei dottorati di ricerca e relativa ripartizione. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto sentito il Consiglio universitario nazionale, determina annualmente, in sede nazionale, sulla base delle richieste delle facolt�, sentiti i Ministri del bilancio, del tesoro e del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, il numero complessivo dei posti nel primo anno dei corsi di dottorato di ricerca, tenendo conto dello sviluppo e dell'incremento della ricerca scientifica, sia nel settore pubblico, sia nel settore privato, e provvede sentito il Consiglio universitario nazionale alla relativa ripartizione tra le sedi abilitate. I corsi comprendono non meno di tre e non pi� di dieci posti per anno. Si pu� eccezionalmente derogare a tali limiti per oggettive esigenze della ricerca, previo parere favorevole del Consiglio universitario nazionale. Art. 71 Ammissione al corso.Possono presentare
domanda di ammissione al corso coloro che siano in possesso di laurea
o titolo equipollente conseguito presso Universit� straniera; Il colloquio si intende superato solo se il
candidato ottenga un punteggio di almeno 40/60. I cittadini non italiani sono ammessi al dottorato
di ricerca in soprannumero nel limite della met� dei posti previsti
dal decreto di cui all'articolo 70, con arrotondamento all'unit� per
eccesso Art. 72 Periodo di formazione presso l'Universit� o istituti di ricerca stranieri in Italia. Gli iscritti al dottorato di ricerca possono
svolgere periodi di formazione presso Universit� o istituti di
ricerca italiani o stranieri. Per periodi fino a sei mesi � richiesto
il consenso del coordinatore del corso; Art. 73 Conseguimento del titolo. Il titolo di dottore di ricerca � conferito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, a chi ha conseguito, a conclusione del corso, risultati di rilevante valore scientifico documentati da una dissertazione fina le scritta o da un lavoro grafico. I predetti risultati vengono accertati da una commissione nazionale costituita annualmente, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, per ogni gruppo di discipline e composta da tre professori di ruolo di cui due ordinari ed uno associato, estratti a sorte su una rosa di docenti delle materie comprese nel gruppo stesso, designata in numero triplo dal Consiglio universitario nazionale. Alla valutazione di cui al comma precedente possono essere ammessi anche studiosi che non abbiano partecipato ai corsi relativi purch� siano in possesso di validi titoli di ricerca ed abbiano conseguito la laurea prescritta da un numero di anni superiore di uno alla durata del corso di dottorato di ricerca prescelto. Il numero complessivo dei titoli di dottore di ricerca conferibili agli studiosi anzidetti � determinato annualmente dal Ministro della pubblica istruzione, su parere del Consiglio universitario nazionale. Tale numero non potr� superare in ciascun settore la met� del numero dei posti attribuiti ai sensi del primo comma dell'art. 70, con arrotondamento all'unit� per eccesso (43). Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, vengono fissati annualmente il
termine e le modalit� di presentazione delle domande e dei titoli da
parte degli studiosi di cui al comma precedente. Al termine dei lavori
la commissione redige una relazione generale sulle operazioni svolte,
e, per ciascun candidato proposto per il rilascio del titolo, una
relazione circostanziata, sui lavori originali in base ai quali �
proposto il rilascio medesimo. Art. 74 Riconoscimenti ed equipollenze. Coloro che abbiano conseguito presso le universit� non italiane il titolo di dottore di ricerca o analoga qualificazione accademica possono chiederne il riconoscimento con domanda diretta al Ministero della pubblica istruzione. La domanda dovr� essere corredata dai titoli attestanti le attivit� di ricerca e dai lavori compiuti presso le universit� non italiane. L'eventuale riconoscimento � operato con decreto del Ministro della pubblica istruzione su conforme parere del Consiglio universitario nazionale. Il Ministro della pubblica istruzione con suo
decreto, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale,
potr� stabilire eventuali equipollenze con il titolo di dottore di
ricerca dei diplomi di perfezionamento scientifico rilasciati
dall'Istituto universitario europeo, dalla Scuola normale superiore di
Pisa, dalla Scuola superiore di studi universitari e di
perfezionamento di Pisa, dalla Scuola internazionale superiore di
studi avanzati di Trieste e da altre scuole italiane di livello
post-universitario e che siano assimilabili ai corsi di dottorato di
ricerca per strutture, ordinamento, attivit� di studio e di ricerca e
numero limitato di titoli annualmente rilasciati. Capo III Art. 75 [Borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca e dei corsi di perfezionamento e di specializzazione. Il Ministro della pubblica istruzione, bandisce,
entro il 15 gennaio di ogni anno, concorsi per l'attribuzione di borse
di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e di
specializzazione, presso universit� italiane e straniere a favore dei
laureati capaci e meritevoli, di cittadinanza italiana, che fruiscano
di un reddito personale complessivo non superiore a lire 8 milioni. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Consiglio universitario nazionale, stabilisce annualmente con proprio
decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro
incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica,
nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio, il numero
complessivo, l'ammontare non inferiore a lire 6 milioni annui lordi Il consiglio di amministrazione di ciascuna
universit�, su conforme parere del senato accademico, sulla base dei
criteri generali fissati dal Ministro con lo stesso decreto di cui al
precedente comma, propone entro trenta giorni dalla data del decreto
medesimo, la ripartizione delle borse assegnate all'universit� tra le
singole scuole di specializzazione e perfezionamento in essa
funzionanti. Tutti coloro che sono ammessi ai corsi di dottorato di ricerca ai sensi del primo comma dell'art. 68 e nei limiti di cui al secondo comma dell'art. 70 hanno diritto alla borsa di studio purch� rientrino nelle condizioni di reddito personale fissate nel primo comma del presente articolo. L'importo della borsa di studio � elevato del 50 per cento in proporzione ed in relazione ai consentiti periodi di permanenza all'estero presso universit� o istituti di ricerca (45). Nel decreto di cui al precedente terzo comma sar�
determinata la quota parte dell'importo complessivo delle borse da
attribuire ai sensi del precedente comma. Art. 76 [Svolgimento del concorso per l'attribuzione delle borse di studio. Il concorso per l'attribuzione delle borse di studio si svolge su base nazionale per ciascun tipo di scuola di perfezionamento o di specializzazione. Le domande di partecipazione al concorso vanno
presentate al Ministero della pubblica istruzione entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione del bando di cui al primo comma del
precedente articolo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso i
laureati di cittadinanza italiana, ammessi a frequentare le scuole di
perfezionamento o di specializzazione sulla base delle disposizioni
stabilite dagli statuti delle singole scuole, a condizione che
fruiscano del reddito personale complessivo di cui al primo comma del
precedente art. 75. Nella domanda il candidato deve espressamente
dichiarare che concorre alla borsa di studio attribuita alla scuola
presso la quale � iscritto.
Art. 77 Svolgimento del concorso per l'attribuzione di borse di studio per attivit� di perfezionamento all'estero. Il concorso per l'attribuzione delle borse di
studio da fruire all'estero si svolge su base nazionale, per settori
di discipline, determinati dal Ministero della pubblica istruzione nel
decreto di cui al terzo comma del precedente art. 75 su parere
conforme del Consiglio universitario nazionale. Nella domanda da presentare al Ministero della
pubblica istruzione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione
del bando, il candidato deve indicare l'istituzione di livello
universitario presso la quale intende usufruire della borsa di studio,
il corso di studi che intende seguire e la sua durata. Le borse vengono attribuite secondo l'ordine delle graduatorie, fino alla concorrenza dei posti disponibili per ciascun settore di disciplina. Le borse di studio hanno la durata massima prevista dalle singole istituzioni estere presso le quali vengono utilizzate per le attivit� di perfezionamento (47). Art. 78 Conferma delle borse di studio. Le borse di studio comprese quelle all'estero, per la frequenza dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca o presso le scuole di perfezionamento e di specializzazione, sono confermate con il passaggio all'anno di corso successivo, salvo motivata deliberazione degli organi direttivi del corso o della scuola (47). Art. 79 Obblighi dei borsisti. [Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e i borsisti iscritti alle scuole di perfezionamento e di specializzazione non possono, in ogni caso, essere impegnati in attivit� didattiche. Essi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente attivit� di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine] (47). [La non osservanza delle norme statutarie delle scuole comporta la decadenza dal godimento della borsa] (47). [I borsisti non possono svolgere attivit� professionale o di consulenza retribuita n� per enti pubblici n� per privati] (48). Le borse di studio comunque utilizzate non danno luogo a trattamenti previdenziali n� a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, n� a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali. Art. 80 Istituzione di borse di studio per laureati con fondi a carico del bilancio universitario. Le universit� possono istituire borse di studio per la frequenza di scuole di specializzazione o di perfezionamento con fondi, iscritti nel bilancio universitario, provenienti da donazioni o convenzioni con enti o privati. Le borse sono attribuite, secondo modalit� da determinarsi con apposito regolamento rettorale, agli allievi iscritti alle scuole di specializzazione o di perfezionamento che, pur rientrando nelle condizioni di reddito previste nel precedente art. 75, non abbiano ottenuto la borsa di studio ministeriale.
Sperimentazione organizzativa e didattica Art. 81 Avvio della sperimentazione. Nel pieno rispetto delle libert� di ricerca e di insegnamento garantito dall'ordinamento vigente e dello uguale diritto per i professori e i ricercatori confermati di accedere ai fondi disponibili e di utilizzare le attrezzature scientifiche e didattiche, a decorrere dall'anno accademico 1980-81, nelle universit� e negli istituti di istruzione universitaria � consentito avviare la sperimentazione organizzativa e didattica, intesa come individuazione e verifica di nuove modalit� di espletamento dell'attivit� di ricerca e di insegnamento secondo le disposizioni che seguono. Art. 82 Commissione di ateneo. Nell'ipotesi che il senato accademico o un quarto dei docenti dell'ateneo o un quarto dei docenti membri di un singolo consiglio di facolt� richiedano di avviare la sperimentazione organizzativa e didattica di cui al precedente articolo, il rettore sentito il senato accademico istituisce con proprio decreto una commissione di ateneo, con il compito di coordinare e verificare la sperimentazione organizzativa e didattica nell'ambito dell'universit�. Per la costituzione della commissione di ateneo ciascun consiglio di facolt� elegge, tra coloro che siano in servizio presso la stessa, un numero pari di professori ordinari o straordinari e di professori associati, o aventi titolo al giudizio di idoneit� ad associato, nonch� un ricercatore universitario o avente titolo al giudizio di idoneit� a ricercatore. Il numero dei professori ordinari e dei professori
associati che fanno parte della commissione di ateneo � fissato per
ciascuna facolt� con decreto del rettore, su proposta del senato
accademico, sulla base dei diversi settori di insegnamento e di
ricerca e del numero dei docenti esistenti nelle singole facolt� in
modo che sia assicurato comunque il rispetto del principio del voto
limitato. Art. 83 Costituzione del dipartimento. Nell'ambito della sperimentazione di cui agli articoli precedenti � consentito alle universit� di costituire dipartimenti, intesi come organizzazione di uno o pi� settori di ricerca omogenei per fini o per metodo e dei relativi insegnamenti anche afferenti a pi� facolt� o pi� corsi di laurea della stessa facolt�. Le strutture dipartimentali possono essere sperimentate anche limitatamente all'organizzazione di settori determinati dall'universit� interessata. I dipartimenti promuovono e coordinano le attivit� di ricerca nelle universit� ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente ricercatore. Essi organizzano le strutture per la ricerca e ad essi vengono affidati, di norma, i programmi di ricerca che si svolgono nell'ambito dell'universit�. Le attivit� di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione da eseguirsi all'interno delle universit� si svolgono, di norma, nell'ambito dei dipartimenti. I dipartimenti concorrono alle attivit� didattiche nei modi stabiliti dai successivi articoli. I criteri orientativi relativi alle condizioni e alle modalit� della sperimentazione dipartimentale e i limiti dimensionali dei dipartimenti e i criteri per la eventuale costituzione di sezioni saranno indicati dal Consiglio universitario nazionale. La commissione di ateneo, acquisito il parere
motivato delle facolt� interessate, formula proposte per la
costituzione di dipartimenti per le eventuali successive modifiche
indicate dai dipartimenti stessi, nell'ambito dei criteri orientativi
e delle dimensioni indicati dal Consiglio universitario nazionale. Art. 84 Strutture dipartimentali. Al dipartimento afferiscono i professori, i ricercatori, il personale amministrativo, tecnico e bibliotecario e ausiliario, del settore di ricerca, degli insegnamenti e delle attivit� connesse al dipartimento stesso. Al singolo professore o ricercatore � garantita la possibilit� di opzione fra pi� dipartimenti o istituti. Sono organi del dipartimento: il direttore, il consiglio e la giunta. Il dipartimento pu� articolarsi in sezioni. Il direttore del dipartimento � eletto tra i
professori ordinari e straordinari, dai professori di ruolo e dai
ricercatori, nonch� in prima applicazione dagli aventi titolo ai
giudizi di idoneit� ad associato o a ricercatore appartenenti al
dipartimento medesimo, a maggioranza assoluta dei votanti nella prima
votazione e a maggioranza relativa nelle successive, ed � nominato
con decreto del rettore. Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento, presiede il consiglio e la giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati; con la collaborazione della giunta promuove le attivit� del dipartimento, vigila all'osservanza nell'ambito del dipartimento delle leggi, dello statuto e dei regolamenti; tiene i rapporti con gli organi accademici, esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti. Del consiglio di dipartimento fanno parte i
professori ufficiali, gli assistenti del ruolo ad esaurimento ed i
ricercatori. Ne fanno parte inoltre una rappresentanza del personale
non docente e degli studenti iscritti al dottorato di ricerca, con
modalit� da definire. Il consiglio di dipartimento pu� inoltre
decidere la partecipazione al consiglio stesso, limitatamente alla
organizzazione dell'attivit� didattica, di una rappresentanza
elettiva degli studenti, con modalit� da definire. La giunta �
composta da almeno tre professori ordinari, tre professori associati e
due ricercatori, oltre che dal direttore e da un segretario
amministrativo con voto consultivo. Qualora tali rappresentanze
vengano elevate, dovranno essere mantenute le stesse proporzioni.
L'elezione dei componenti della giunta avviene con voto limitato
nell'ambito delle singole componenti. Art. 85 Attribuzioni del dipartimento. Ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore confermato e il loro diritto di accedere direttamente, ove non partecipino a programmi di ricerca comune, ai finanziamenti per la ricerca, il dipartimento promuove e coordina l'attivit� di ricerca: organizza o concorre all'organizzazione dei corsi
per il conseguimento del dottorato di ricerca;
Agli stessi fini il consiglio di dipartimento esercita le seguenti attribuzioni:
Art. 86 Autonomia del dipartimento. Il dipartimento ha autonomia finanziaria ed
amministrativa e dispone di personale tecnico ed amministrativo per il
suo funzionamento. Il consiglio di dipartimento approva, sulla base
delle somme all'uopo assegnate dal consiglio di amministrazione di cui
al successivo comma settimo, su proposta del direttore i bilanci
preventivo e consuntivo del dipartimento stesso, corredati da una
dettagliata relazione. Tali bilanci saranno affissi all'albo del
dipartimento ed inviati al consiglio di amministrazione per essere
allegati al bilancio generale dell'Universit� e saranno gestiti quali
contabilit� speciali con le modalit� di cui all'art. 58 del testo
unico delle legge sull'istruzione superiore, approvato con regio
decreto 31 agosto 1933, n. 1592. Le modalit� di gestione finanziaria
ed amministrativa saranno stabilite in uno schema-tipo di regolamento
e di amministrazione e contabilit� generale delle Universit� e degli
istituti di istruzione universitaria da adottarsi con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale e di concerto
con il Ministro del tesoro entro centoventi giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto. Tale regolamento deve prevedere per i
dipartimenti norme di contabilit� diretta, di gestione contabile e di
emissione di mandati di pagamento presso l'istituto tesoriere
dell'Universit�. Le istituzioni universitarie, nell'esercizio della
propria autonomia, potranno emanare disposizioni integrative nonch�
adeguare tale normativa, nel rispetto delle leggi vigenti, alle
proprie esigenze, fatti salvi i principi dichiarati non derogabili nel
regolamento tipo. A ci� si provvede con decreto rettorale previa
motivata deliberazione del consiglio di amministrazione su parere
conforme del Consiglio universitario nazionale e da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il consiglio di amministrazione
assegna al dipartimento un fondo per dotazione ordinaria di
funzionamento per acquisto di attrezzature scientifiche e didattiche,
per l'esecuzione dei programmi di ricerca approvati dal dipartimento,
tenendo conto delle richieste di cui all'art. 85, punto 1) del secondo
comma. Art. 87 Limiti di spesa ed istituti; modalit� della gestione amministrativa e
contabile. Nell'ambito delle dotazioni assegnate a ciascun istituto e
per le spese che in una sola volta eccedono la somma di L. 4.000.000
il consiglio di istituto dovr� preventivamente autorizzare
l'utilizzazione dei fondi e delle strutture a disposizione; Il direttore di istituto pu� effettuare senza la
preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione, il
pagamento di spese che non eccedano ciascuna i 4.000.000 di lire oltre
l'IVA. A successivi adeguamenti dei limiti di spesa, di cui ai precedenti commi, potr� provvedere con propri decreti il Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro e quello per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica. Art. 88 Istituti. Gli istituti, ciascuno dei quali comprende pi�
discipline di insegnamento affini, svolgono in collaborazione con le
facolt� ed i corsi di laurea e di indirizzo, le attivit� didattiche
per il conseguimento delle lauree e dei diplomi previsti dagli
statuti, o, in collaborazione con i dipartimenti ove costituiti, le
attivit� di ricerca concernenti le discipline afferenti agli istituti
stessi. In mancanza di professori ordinari o straordinari delle discipline afferenti all'istituto ovvero in caso di impedimento, ritenuto motivato dal senato accademico, la direzione dell'istituto stesso � affidata, con le modalit� di cui ai commi precedenti e per la durata di un anno, ad un professore associato o, in mancanza, ad altro docente. Il consiglio di istituto � costituito dai
professori ufficiali e dagli assistenti di ruolo, che vi afferiscono,
nonch� da una rappresentanza, da uno a cinque ricercatori qualora
essi superino il numero di tre. Nelle Universit� dove sono costituite strutture
dipartimentali il rettore, su proposta della commissione di ateneo e
sentito il senato accademico, dispone che gli istituti che rientrino
nell'area disciplinare propria di uno o pi� dipartimenti vengano da
questi assorbiti, sempre che su ci� vi sia il parere favorevole della
maggioranza dei professori di ruolo dell'istituto interessato. In ogni
caso, quando a seguito delle opzioni di cui all'art. 84, primo comma,
il numero dei professori di un istituto si riduca di oltre la met�
rispetto a quelli in servizio all'atto dell'entrata in vigore del
presente decreto, l'istituto viene disattivato e si procede con la
medesima procedura a destinare le relative dotazioni di mezzi e di
personale non docente. Qualora la coincidenza fra le aree disciplinari
di uno o pi� dipartimenti e di uno o pi� istituti sia solo parziale,
il rettore promuove le opportune intese per la gestione e il
finanziamento comune di strutture materiali e servizi, anche nella
forma dei centri di cui al successivo art. 89, ovvero per l'eventuale
ripartizione ove si renda necessaria; Art. 89 Centri interdipartimentali. Nell'ambito della sperimentazione organizzativa e
didattica, il consiglio di amministrazione, su proposta della
commissione di ateneo, e sentito il senato accademico pu� deliberare
la creazione di centri per la ricerca interdipartimentale. I centri
svolgono attivit� di ricerca cui contribuiscono docenti di pi�
dipartimenti o istituti. Tali attivit� possono in particolare essere
connesse alla partecipazione a progetti scientifici finalizzati
promossi da enti pubblici di ricerca, o da altre ricerche che
l'Universit� svolga sulla base di contratti o convenzioni. L'atto
istitutivo di ogni centro prevede un termine per la durata del centro
stesso nei casi in cui la finalizzazione di esso sia specificamente
legata a programmi scientifici da attuare entro scadenze temporali
definite. Art. 90 Centri di servizi interdipartimentali. Per la gestione di apparecchiature complesse e di
altri strumenti scientifici possono essere istituiti, nell'ambito
della sperimentazione organizzativa e didattica, con deliberazione del
consiglio di amministrazione, su proposta della commissione di Ateneo,
sentiti i dipartimenti interessati, e il senato accademico, centri
interdipartimentali per la gestione e l'utilizzazione di servizi e di
complessi apparati scientifici e tecnici di uso comune a pi�
strutture di ricerca e di insegnamento. Art. 91 Collaborazione interuniversitaria. Per le finalit� di cui ai precedenti articoli 89 e 90 possono essere altres� costituiti, tramite convenzioni tra le Universit� interessate, centri di ricerca o centri di servizi interuniversitari, rispettivamente quali strumenti di collaborazione scientifica tra docenti di Universit� diverse o quali sedi di servizi scientifici utilizzati da pi� Universit�. In particolare, i centri possono collegare Universit� della stessa citt�, della stessa regione o di regioni finitime, ovvero costituire sede di cooperazioni scientifiche nazionali anche ai fini dei progetti di ricerca finanziati con il 40 per cento dello stanziamento di cui al primo comma dell'art. 89. Le norme relative al funzionamento ed alla gestione
dei centri sono determinate in analogia con quanto previsto nei
precedenti articoli nella convenzione di cui al primo comma. Ogni
Universit� pu� disporre l'assegnazione presso centri di personale
docente per non oltre tre anni in un decennio, sentite le facolt�
interessate, e di personale amministrativo, tecnico, operaio ed
ausiliario, sentita la commissione di cui all'art. 5 della legge 25
ottobre 1977, n. 808. Sono a carico dell'universit� di appartenenza le spese e l'organizzazione per la partecipazione di professori universitari in rappresentanza delle universit� italiane in organismi internazionali che perseguono le finalit� di cui al precedente quarto comma, secondo modalit� da stabilire con apposito decreto presidenziale (48). I consorzi interuniversitari costituiti tra le universit� italiane per il perseguimento di finalit� istituzionali comuni alle universit� consorziate sono finanziati in via ordinaria con fondi di pertinenza di ciascuna universit� interessata, con le modalit� di erogazione, alle quali il Ministero della pubblica istruzione si attiene, stabilite nelle convenzioni stipulate tra le stesse universit� (48). Art. 91-bis. Partecipazione a consorzi e a societ� di ricerca. Le universit� possono partecipare a consorzi o a societ� di capitale per la progettazione e l'esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico ai sensi delle leggi 25 ottobre 1968, n. 1089, 2 maggio 1976, n. 183, 21 maggio 1981, n. 240, 17 febbraio 1982, n. 46, 1� dicembre 1983, n. 651, a condizione che:
Alle Universit� e agli altri istituti di
istruzione universitaria � consentito sperimentare con il consenso
del docente interessato, nuove modalit� didattiche rivolte a rendere
pi� proficuo l'insegnamento in relazione anche alle strutture
organizzative previste in via sperimentale dal presente decreto ed
alle connessioni con istituzioni ed enti culturali, scientifici ed
economici pubblici o privati esistenti nella regione od in regioni
contermini per quanto concerne i compiti didattici di cui all'art. 85.
Per il conseguimento di tale finalit� possono essere stipulate
convenzioni con gli enti di cui al precedente comma, nonch�, al fine
di aggiornamento e riqualificazione professionale, anche con altri
enti pubblici o privati, eventualmente riuniti in consorzi. I consigli di corso di laurea o di indirizzo
possono sperimentare altres� forme diversificate di studio e di
frequenza anche mediante corsi a svolgimento estivo, serale ovvero
forme di frazionamento dei programmi e degli esami. Per agevolare la
preparazione degli studenti possono essere inoltre istituite strutture
didattiche ausiliarie decentrate mediante anche l'apprestamento di
sussidi audiovisivi. Art. 93 Relazioni sulla sperimentazione. Al termine di ciascun anno accademico dall'inizio
della sperimentazione, il dipartimento riferisce alla commissione di
ateneo sull'attivit� di ricerca svolta e sui risultati della
sperimentazione. Entro quattro anni dall'inizio della sperimentazione il Governo ne valuta i risultati ai fini della presentazione di un disegno di legge, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, per il definitivo riassetto delle strutture universitarie e dell'organizzazione didattica, nel pi� rigoroso rispetto dell'autonomia delle Universit�. TITOLO IV Organi Art. 94 Consigli di corsi di laurea e di indirizzo. Nelle facolt� comprendenti pi� corsi o indirizzi di laurea, in corrispondenza dei predetti corsi e indirizzi, sono istituiti i consigli di corso di laurea e di indirizzo di laurea di cui al decreto-legge 1� ottobre 1973, n. 580, convertito, con modifiche, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766. Il consiglio di corso di laurea o di indirizzo di laurea:
Art. 95 Consiglio di facolt�. A decorrere dall'entrata in vigore del presente
decreto entrano a far parte dei consigli di facolt� i professori
associati e le rappresentanze dei ricercatori universitari, secondo le
modalit� che seguono. Ne fanno parte, con voto consultivo, i
professori a contratto. Con le stesse limitazioni di cui al precedente
secondo comma, estese alla destinazione a concorso di posti di
professore di ruolo, alle dichiarazioni di vacanze, alle chiamate,
nonch� alle questioni concernenti le persone dei professori
associati, partecipano altres� ai consigli di facolt� tre
rappresentanti dei ricercatori universitari e degli assistenti del
ruolo ad esaurimento. Art. 96 Consiglio di amministrazione. Fino all'espletamento della prima tornata dei giudizi di idoneit� a professore associato i rappresentanti dei professori incaricati stabilizzati e degli assistenti del ruolo ad esaurimento continuano a far parte dei consigli di amministrazione dell'Universit�. Alla scadenza dei consigli di amministrazione in carica all'entrata in vigore del presente decreto e non oltre sei mesi dopo l'indizione della suddetta prima tornata di giudizi e comunque non oltre due mesi dall'espletamento di essa, i due rappresentanti dei professori incaricati stabilizzati ed il rappresentante degli assistenti ordinari vengono sostituiti da un rappresentante dei professori associati, un rappresentante dei professori incaricati stabilizzati e un rappresentante degli assistenti ordinari. Nelle Universit� in cui, per effetto dell'espletamento della prima tornata di giudizi, le categorie dei professori incaricati stabilizzati e degli assistenti ordinari sono diventate inferiore al 10 per cento della consistenza riscontrata all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, i rappresentanti delle categorie al di sotto della predetta percentuale del 10 per cento vengono sostituiti da altrettanti professori associati. Entro sei mesi dall'indizione della seconda tornata dei giudizi di idoneit�, i due rappresentanti dei professori incaricati stabilizzati e il rappresentante degli assistenti ordinari saranno integralmente sostituiti da tre professori associati. L'esercizio dell'elettorato attivo per la nomina di questi ultimi spetta anche agli assistenti del ruolo ad esaurimento. Entro sei mesi dall'indizione della prima tornata dei giudizi di idoneit� a ricercatore universitario e comunque non oltre due mesi dall'espletamento di essa i consigli di amministrazione delle Universit� sono altres� integrati da un rappresentante dei ricercatori. Detta rappresentanza viene rinnovata ed elevata a due rappresentanti sei mesi dopo l'indizione della seconda tornata di giudizi. Alla scadenza dei consigli di amministrazione in carica, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, la rappresentanza elettiva del personale non docente � aumentata da uno a due. Art. 97 Elezioni del rettore. I rettori delle Universit� sono eletti, tra i
professori ordinari e straordinari della stessa Universit�, da un
corpo elettorale composto da tutti i professori ordinari, straordinari
ed associati e, fino all'espletamento delle procedure
dell'inquadramento nel ruolo degli associati, dagli incaricati
stabilizzati. Art. 98Consiglio universitario nazionale. La rappresentanza di cui alla lettera b), comma
primo, dell'art. 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 31, nel Consiglio
universitario nazionale � sostituita da ventuno professori associati; Il rinnovo delle componenti elettive del Consiglio universitario nazionale sar� disposto dopo l'espletamento della prima tornata di giudizi per associato e ricercatore e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1981. Gli attuali membri del consiglio sono prorogati nella carica, anche in caso di modificazione del loro status accademico, sino al termine di cui al precedente comma. In caso di dimissioni o di cessazione dei membri
eletti, si procede alla sostituzione secondo i risultati delle
votazioni, a condizione che il subentrante abbia riportato un numero
di voti non inferiore alla met� di quelli conseguiti dall'ultimo
degli eletti nello stesso collegio elettorale. Il Consiglio universitario nazionale cos� composto si rinnova ogni tre anni. I componenti elettivi non possono far parte del Consiglio universitario nazionale pi� di due volte consecutive, indipendentemente dal collegio elettorale di appartenenza, considerandosi anche l'appartenenza alla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. La corte di disciplina � composta dal vice
presidente del Consiglio universitario nazionale che la presiede e da
tre professori ordinari e tre professori associati, intendendosi
sostituiti a tutti gli effetti e nei casi previsti i professori
associati agli assistenti ordinari e agli incaricati.
Norme finali e comuni Art. 99 Norme per le designazioni elettive. Le designazioni elettive previste dal presente decreto avvengono a voto limitato. Ogni avente diritto potr� votare per non pi� di un terzo dei nominativi da designare. La votazione � valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto salvo quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 1� ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni, per quanto concerne le rappresentanze studentesche. Art. 100 Attribuzione di insegnamenti nelle facolt� o corsi di laurea di nuova istituzione. Per le facolt� o i corsi di laurea di nuova istituzione il consiglio di facolt� o il comitato ordinatore, per il caso di istituzione di nuove facolt� ovvero per il caso in cui il numero dei professori ordinari di una facolt� sia inferiore a tre, con la partecipazione in tale ultimo caso anche di tutti i professori che hanno titolo a partecipare al consiglio di facolt�, provvedono all'attribuzione degli insegnamenti secondo i seguenti criteri:
Art. 101 Disposizioni speciali per alcune facolt� e scuole. I concorsi ad assistente ordinario gi� banditi dall'Universit� di Udine e pubblicati nel Bollettino ufficiale della pubblica istruzione prima dell'entrata in vigore del presente decreto saranno regolarmente espletati. I posti di assistente di cui al contingente previsto dal D.P.R. 6 marzo 1978, n. 102, non coperti sono sostituiti da altrettanti posti di professore associato o di ricercatore, prelevati dai contingenti di cui ai precedenti articoli 20 e 30, da destinare a concorsi liberi di cui agli articoli 21 e 30. Sono analogamente sostituiti da un uguale numero di posti i posti di professore associato o di ricercatore, i posti di assistente ordinario assegnati alla seconda Universit� di Roma e della Tuscia dalla L. 3 aprile 1979, n. 122. La sostituzione � disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione su proposta della facolt� interessata, sentite le richieste dei consigli di corso di laurea o di dipartimento, ove istituito. Nelle scuole dirette a fini speciali, eventuali attivit� didattiche tecnico-pratiche, connesse a specifici insegnamenti professionali, sono conferite con contratti di diritto privato a tempo determinato, secondo le modalit� di cui al precedente art. 25. La durata potr� essere protratta oltre il limite ivi previsto, in caso di comprovata necessit� e previo nulla osta delle facolt� che ne danno comunicazione al Ministro della pubblica istruzione. Art. 102 Attivit� assistenziale. Il personale docente universitario, e i ricercatori
che esplicano attivit� assistenziale presso le cliniche e gli
istituti universitari di ricovero e cura anche se gestiti direttamente
dalle universit�, convenzionati ai sensi dell'art. 39, L. 23 dicembre
1978, n. 833, assumono per quanto concerne l'assistenza i diritti e i
doveri previsti per il personale di corrispondente qualifica del ruolo
regionale in conformit� ai criteri fissati nei successivi comma e
secondo le modalit� stabilite negli schemi tipo di convenzione di cui
al citato art. 39. Dell'adempimento di tali doveri detto personale
risponde alle autorit� accademiche competenti in relazione al loro
stato giuridico. Al personale di cui al precedente comma � assicurata
l'equiparazione del trattamento economico complessivo corrispondente a
quello del personale delle unit� sanitarie locali di pari funzione,
mansione ed anzianit� secondo le vigenti disposizioni ai sensi
dell'art. 31 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761. In rapporto alla disponibilit� di posti vacanti nelle strutture assistenziali a direzione universitaria previste dalle convenzioni, di cui al precedente primo comma, ai professori associati, agli assistenti ed ai ricercatori possono essere attribuite ai fini assistenziali qualifiche di livello immediatamente superiore a quelle indicate nel precedente comma. L'attribuzione della qualifica superiore � deliberata annualmente dal rettore, su motivato conforme parere espresso dal consiglio di facolt� sulla base del curriculum formativo e professionale degli aspiranti desunto dai titoli accademici didattici e scientifici comprendenti anche l'attivit� assistenziale e dell'anzianit� di ruolo. Nel caso in cui il servizio nella qualifica superiore venga prestato senza che il personale medico universitario sia in possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti per il corrispondente personale ospedaliero, il predetto servizio non � valutabile nei concorsi ospedalieri. L'affidamento delle funzioni di cui ai precedenti
commi deve comunque rispettare l'afferenza ai raggruppamenti
disciplinari stabiliti dalla vigente normativa universitaria. Il
rapporto di lavoro dei professori universitari che svolgono attivit�
assistenziale pu� essere a tempo pieno o a tempo definito secondo le
disposizioni previste dall'art. 35 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761
e fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 11, comma quarto,
lettera a), del presente decreto. Art. 103 Riconoscimenti ed equiparazioni di servizi. Ai professori di ruolo all'atto della nomina a ordinario, � riconosciuto per due terzi, ai fini della carriera, il servizio prestato in qualit� di professori universitari associati e professori incaricati, per la met� il servizio effettivamente prestato in qualit� di ricercatori universitari o di enti pubblici di ricerca, di assistente, di ruolo o incaricato, di assistente ordinario, di tecnico laureato, di astronomo e ricercatore degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, di curatore degli orti botanici e di conservatore dei musei e per un terzo il servizio prestato in una delle figure previste dall'art. 7, L. 21 febbraio 1980, n. 28, nonch� in qualit� di assistente volontario. Ai professori associati, all'atto della conferma in
ruolo o della nomina in ruolo ai sensi del precedente art. 50, �
riconosciuto per due terzi ai fini della carriera, il servizio
effettivamente prestato in qualit� di professore incaricato, di
ricercatore universitario o di enti pubblici di ricerca, di assistente
di ruolo o incaricato, di assistente straordinario, di tecnico
laureato, di astronomo e ricercatore degli osservatori astronomici,
astrofisici e vesuviano, di curatore degli orti botanici e di
conservatore di musei e per la met� agli stessi fini il servizio
prestato in una delle figure previste dal citato art. 7, L. 21
febbraio 1980, n. 28, nonch� per un terzo in qualit� di assistente
volontario. Il riconoscimento dei servizi di cui ai precedenti commi pu� essere chiesto, entro un anno dalla conferma in ruolo. Il personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto pu� richiederlo entro un anno dalla predetta data. I riconoscimenti ai fini della carriera di servizi ed attivit� svolti contemporaneamente non sono tra loro cumulabili. In ogni caso i riconoscimenti non possono superare complessivamente il limite massimo di otto anni. Ai fini del trattamento di quiescenza e di
previdenza i servizi prestati in altri ruoli statali sono
ricongiungibili ed i servizi non di ruolo sono valutati nei limiti ed
alle condizioni previste dal testo unico sul trattamento di quiescenza
dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con D.P.R. 29
dicembre 1973, n. 1092 e dal testo unico sul trattamento di previdenza
dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con D.P.R. 29
dicembre 1973 n. 1032 35). I periodi trascorsi all'estero per incarichi di
insegnamento universitario o per ricerche presso qualificati centri di
ricerca sono equiparati, alle condizioni e nei limiti in cui il
presente articolo prevede i riconoscimenti dei servizi, al servizio
prestato in qualit� di professore incaricato, ovvero,
rispettivamente, per le attivit� di ricerca, in qualit� di
ricercatore universitario. Il periodo di insegnamento universitario presso universit� straniere, attestato con decreto adottato di concerto tra i Ministri della pubblica istruzione, degli affari esteri e del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e previo parere del Consiglio universitario nazionale, � riconosciuto valido in aggiunta agli anni di servizio prestato presso universit� italiane e sempre che il professore incaricato sia in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto per il completamento del triennio di insegnamento richiesto quale requisito equipollente alla stabilizzazione, ai fini dell'ammissione al giudizio di idoneit� per l'inquadramento in ruolo dei professori associati. La stessa disposizione di cui al precedente comma
si applica per coloro che hanno ottenuto un incarico di insegnamento
presso universit� italiane e hanno dovuto rinunciarvi per svolgere
attivit� di insegnamento presso universit� di Paesi in via di
sviluppo nel quadro della cooperazione internazionale, ai sensi della
L. 15 dicembre 1971, n. 1222 e della L. 9 febbraio 1979, n. 38,
nonch� per coloro che abbiano svolto le attivit� di cui ai
precedenti commi nono, decimo e undicesimo. I professori che abbiano svolto prima dell'entrata in vigore della L. 3 aprile 1979, n. 122, incarichi di insegnamenti, per un periodo corrispondente a quello previsto per la stabilizzazione dall'art. 4 del D.L. 1� ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 novembre 1973, n. 766, ovvero che abbiano completato il triennio previsto dal D.L. 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge con modificazioni dalla L. 19 febbraio 1979, n. 54, presso i corsi gi� funzionanti nelle sedi universitarie della Tuscia e di Cassino, possono partecipare ai giudizi di idoneit� per professore associato, sempre che tali incarichi siano stati conferiti con le modalit� di cui al citato art. 4 del decreto-legge n. 580, convertito nella legge n. 766. Art. 104 Nome particolare per i provenienti da enti pubblici di sperimentazione e ricerca. Ai dipendenti di ruolo degli enti pubblici di sperimentazione e ricerca, contemplati nella tabella VI allegata alla L. 20 marzo 1975, n. 70, che conseguano la nomina nei ruoli di cui al presente decreto, gi� in godimento di stipendio maggiore di quello loro spettante nei ruoli universitari, � attribuito, all'atto della nomina, un assegno annuo pensionabile pari alla differenza tra i due stipendi annui lordi. L'assegno di cui al precedente comma, � gradualmente riassorbito con i miglioramenti conseguiti per attribuzione di aumenti periodici o di successive classi di stipendio nella nuova carriera. Art. 105 Insegnamenti nelle Accademie militari e negli istituti di formazione e specializzazione per gli ufficiali delle Forze armate dei Corpi armati dello Stato. Le Accademie militari, l'Istituto idrografico della Marina e gli altri istituti militari di istruzione superiore per la formazione e la specializzazione degli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, possono attribuire gli insegnamenti nelle materie non militari in relazione alle proprie esigenze didattiche, risultanti dai piani di studi approvati annualmente dal Ministro competente, al seguente personale:
Art. 106 Esonero transitorio dall'obbligo di impegno a tempo pieno. I professori ordinari che al 1� novembre 1980
ricoprono l'incarico accademico di rettore sono esonerati dall'obbligo
dell'impegno a tempo pieno fino alla scadenza del loro mandato. Art. 107 Graduale attuazione del tempo pieno. Le disposizioni del presente decreto relative al regime a tempo pieno dei professori ordinari ed associati saranno operanti a partire dall'anno accademico 1981-82. Art. 108 Attuazione del regime delle incompatibilit�. Le incompatibilit� previste dall'art. 13 divengono
operanti, per i professori di ruolo che gi� versino in tali
situazioni, alla scadenza dei relativi mandati od incarichi e comunque
dal 1� novembre 1982. Art. 109 Norme transitorie su trasferimenti e sulle nomine dei vincitori di concorso a posti di professore ordinario. Le limitazioni di cui al precedente art. 8 non si applicano ai trasferimenti disposti per l'anno accademico 1980-81. Non si applicano altres� nella prima attuazione del presente provvedimento ai vincitori di concorsi banditi o espletati precedentemente alla sua entrata in vigore nonch� per la destinazione ai corsi di laurea di nuova istituzione. Nella prima applicazione del presente decreto, al fine di assicurare il mantenimento del loro attuale livello di funzionamento le facolt� presso le quali nelle more di svolgimento di un concorso si sia reso disponibile un posto di professore di ruolo possono avvalersi dei risultati del medesimo per chiamare un vincitore non chiamato dalle facolt� che hanno richiesto i concorsi. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano ai concorsi per docente universitario di prima e seconda fascia banditi in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto (52). Art. 110 Collocamento a riposo anticipato dei professori ordinari Ai professori ordinari in servizio alla data dell'11 marzo 1980, data di entrata in vigore della L. 21 febbraio 1980, n. 28, e a quelli nominati in ruolo a seguito di concorsi gi� banditi alla medesima data si applicano le norme gi� vigenti per il collocamento fuori ruolo all'inizio dell'anno accademico successivo e per il collocamento a riposo, salvo che essi non chiedano di anticipare il collocamento fuori ruolo al compimento del sessantacinquesimo anno di et� e quello a riposo al compimento dei cinque anni dal predetto collocamento fuori ruolo. Il collocamento fuori ruolo e quello a riposo anticipato sono disposti senza pregiudizio alcuno ai fini economici e previdenziali. L'anticipato collocamento fuori ruolo pu� essere richiesto anche dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di et� e fino al settantesimo (53). Art. 111 Esclusione dal giudizio di conferma dei professori associati. Non sono soggetti al giudizio di conferma nella fascia degli associati i professori gi� incaricati stabilizzati e coloro che prima della nomina in ruolo abbiano maturato il triennio di incarico di cui all'art. 5, terzo comma, n. 1) della legge 21 febbraio 1980, n. 28. Art. 112 Decorrenza degli effetti giuridici degli inquadramenti. Gli effetti giuridici degli inquadramenti nel ruolo dei professori associati e in quello dei ricercatori universitari, per coloro che beneficiando delle disposizioni previste per la prima applicazione del presente decreto, abbiano superato il primo giudizio di idoneit�, decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Art. 113 Conservazione degli incarichi. Al fine di garantire la conservazione degli
insegnamenti gi� attivati alla data di entrata in vigore del presente
decreto, per assicurare il connesso livello di funzionamento delle
facolt�, sono prorogati gli incarichi di insegnamento di coloro che
siano in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente
decreto. Tale disposizione si applica anche ai professori di ruolo,
anche se a tempo pieno, che ricoprano incarichi di insegnamento presso
universit� statali o non statali (54). Art. 114 Conferimento di supplenze. Gli affidamenti e le supplenze possono essere
conferite esclusivamente a professori di ruolo e a ricercatori
confermati del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore
affine, appartenenti alla stessa facolt�; in mancanza, con motivata
deliberazione, a professori di ruolo e a ricercatori confermati di
altra facolt� della stessa universit� ovvero di altra universit�. Art. 115 Partecipazione di rappresentanti di enti o privati nei consigli di amministrazione delle Universit�. Gli enti e i privati hanno diritto alla designazione di un proprio rappresentante in seno al consiglio di amministrazione dell'universit� qualora versino all'ateneo un contributo annuo non inferiore a lire 100 milioni. Tale minimo pu� essere adeguato con successivi decreti ministeriali. Art. 116 Norme transitorie per l'attribuzione degli insegnamenti vacanti in attesa della prima tornata di giudizi di idoneit� per professori associati. Sino all'espletamento della prima tornata dei giudizi di idoneit� a professore associato non possono essere ulteriormente attivati insegnamenti per i quali, nei tre anni accademici precedenti non siano stati sostenuti esami. Per l'attivazione degli altri insegnamenti vacanti, qualora sia comprovata l'impossibilit� di provvedervi con le modalit� di cui ai precedenti articoli 113 e 114, le facolt� possono provvedere a conferirli mediante la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato, con le modalit� di cui all'art. 25 e secondo la disciplina di cui all'art. 29. La stipula di questi contratti � subordinata al nulla osta del Ministero della pubblica istruzione su parere del Consiglio universitario nazionale. Art. 117 Professori incaricati. Fino alla cessazione degli incarichi la posizione giuridica ed il trattamento economico dei professori incaricati restano disciplinati, per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, dalle vigenti norme. Qualora un professore di ruolo venga chiamato a ricoprire l'insegnamento di un incaricato stabilizzato o stabilizzando, a quest'ultimo viene assegnato un insegnamento giuridico affine dal consiglio di facolt�; in mancanza, il corso viene diviso per numero di studenti tra i due docenti. Art. 118 Estensione della disciplina delle incompatibilit� ai professori incaricati stabilizzati. La disciplina delle incompatibilit� prevista dal precedente art. 13, � estesa a professori incaricati stabilizzati con i criteri di cui al precedente art. 108. I professori incaricati stabilizzati, ai fini di cui al precedente primo comma, sono sospesi dall'incarico di insegnamento, fermo restando il loro diritto a partecipare ai giudizi di idoneit�. Qualora la situazione di incompatibilit� cessi prima dell'espletamento della seconda tornata dei giudizi di idoneit�, essi hanno diritto a riprendere l'insegnamento, per il quale sono incaricati, fino a tale scadenza. Art. 119 Conferma dello stato giuridico di alcune categorie di personale universitario. Gli assistenti del ruolo ad esaurimento anche se
contemporaneamente incaricati stabilizzati, i tecnici laureati, gli
astronomi e ricercatori degli osservatori astronomici e vesuviano, i
curatori degli orti botanici ed i conservatori dei musei, qualora non
superino il giudizio di idoneit� a professore associato ovvero non
intendano sottoporsi al giudizio stesso, conservano il loro stato
giuridico ed economico. Art. 120 Passaggio ad altre amministrazioni. Coloro che hanno titolo a presentare domanda per
l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o in quello dei
ricercatori universitari, e che non superino o che non intendano
sostenere il giudizio di idoneit�, possono chiedere il passaggio ad
altre amministrazioni pubbliche eccetto gli enti pubblici di ricerca,
da individuare secondo un criterio di coerenza con la professionalit�
acquisita nell'universit�. Il Ministro della pubblica istruzione, con decreto
da emanare d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con
i responsabili delle amministrazioni interessate, determiner� i
contingenti relativi ai passaggi effettuabili per ciascuna
amministrazione. I contingenti sono fissati anche in soprannumero
rispetto alle dotazioni organiche dei ruoli delle rispettive
amministrazioni interessate, in modo che comprendano complessivamente
un numero di posti pari a quello degli aspiranti. Art. 121 Esercizio della libera docenza. Coloro che hanno conseguito l'abilitazione alla libera docenza e ne abbiano ottenuto la conferma, alla data di entrata in vigore del presente decreto possono esercitarla secondo le norme vigenti che ne disciplinano l'utilizzazione. Si ha per confermata la libera docenza gi� valutata positivamente dal consiglio di facolt�, sempre alla data di entrata in vigore del presente decreto, ancorch� non sia intervenuto il relativo decreto ministeriale. Art. 122 Adeguamento delle universit� non statali alla nuova disciplina. Sino all'entrata in vigore della legge sulle universit� non statali, il cui progetto dovr� essere presentato dal Governo alle Camere entro il 31 ottobre 1980 (59), sono consentiti contributi finanziari alle universit� stesse, nei termini e con le modalit� di cui al successivo comma, a sgravio del maggior onere dalle universit� predette sopportato per il personale docente in dipendenza dell'applicazione del presente decreto, e sempre che esse adeguino i loro statuti alla nuova disciplina del personale docente contenuta nel presente decreto. Tali contributi non potranno comunque protrarsi oltre l'anno accademico 1981-82. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, di concerto con il Ministro del tesoro, determina per ciascun anno accademico, i contributi di cui al precedente comma, tenendo conto, per ciascuna delle universit� non statali interessate:
Art. 123 Norme abrogative e fiscali. Gli ultimi due commi dell'art. 19 della L. 18 marzo
1958, n. 349, come sostituiti dall'art. 23 della L. 24 febbraio 1967,
n. 62, e tutte le disposizioni che comunque consentano di assumere o
utilizzare a qualsiasi titolo personale non previsto dal presente
decreto, sono abrogati. E' altres� abrogato il primo comma dell'art. 4 del D.L. 1� ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni, nonch� il secondo comma dell'art. 131 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592. E' inoltre abrogato il D.P.R. 1� dicembre 1952, n. 4512 (61). A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto non sono applicabili alle universit� statali le
disposizioni di cui all'art. 63 del testo unico 31 agosto 1933, n.
1592. Art. 124 Entrata in vigore. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. (1) Con D.M. 30 luglio 1983 (Gazz. Uff. 10 ottobre 1983, n. 278 Suppl. Ord.), rettificato con D.M. 12 gennaio 1984 (Gazz. Uff. 20 gennaio 1984, n. 20), sono stati determinati i raggruppamenti delle discipline per le quali le facolt� e le scuole universitarie possono chiedere concorsi per posti di professore universitario di ruolo prima fascia. Vedi anche, la L. 29 gennaio 1986, n. 23. (2) Comma cos� modificato dall'art. 2, L. 9 dicembre 1985, n. 705. (3) Comma cos� modificato dall'art. 1, L. 13 agosto 1984, n. 477 (Gazz. Uff. 21 agosto 1984, n. 229) (4) Comma cos� sostituito dall'art. 3, L. 9 dicembre 1985, n. 705 (5) Lettera cos� modificata dall'art. 3, L. 18 marzo 1989, n. 118. (6) Lettera cos� sostituita dall'art. 3, L. 9 dicembre 1985, n. 705. (7) Comma aggiunto dall'art. 4, L. 18 marzo 1989, n. 118. (8) Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1, L. 18 marzo 1989, n. 118. (10) Gli ultimi due commi cos� sostituiscono l'originario ultimo comma per effetto dell'art. 4, L. 9 dicembre 1985, n. 705.
"I professori di ruolo nominati giudici della Corte costituzionale o componenti del Consiglio superiore della magistratura sono collocati fuori ruolo ai sensi dell'art. 7, terzo e quarto comma, della L. 11 marzo 1953, n. 87, come modificato dall'art. 27 della L. 18 marzo 1958, n. 311". (12) Numero cos� sostituito dall'art. 5, L. 9 dicembre 1985, n. 705. (13) Comma aggiunto dall'art. 5, L. 9 dicembre 1985, n. 705. (14) Comma cos� sostituito dall'art. 5, L. 9 dicembre 1985, n. 705. (15) Vedi, anche, la L. 7 agosto 1990, n. 239. (17) Vedi, anche, gli artt. 14 e 33, D.P.R. 10 marzo 1982, n. 163. (18) Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 2 marzo 1987, n. 57. (19) Cos� sostituito dall'art. 6, L. 9 dicembre 1985, n. 705. Vedi, anche l'art. 9, D.L. 28 febbraio 1986, n. 49. (20) La Corte costituzionale con sentenza 9-23
febbraio 1989, n. 55 (Gazz. Uff. 1� marzo 1989, n. 9 (22) Vedi, anche, il D.L. 2 marzo 1987, n. 57. (23) Comma cos� sostituito dall'art. 8, L. 9 dicembre 1985, n. 705. (24) Sostituisce i commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo dell'art. 12, D.L. 1� ottobre 1973, n. 580 (25) Con D.M. 6 agosto 1983 (Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 15 novembre 1983, n. 313) sono stati disposti i raggruppamenti delle discipline per i concorsi a professore universitario di ruolo, fascia degli associati. (26) Per l'interpretazione autentica degli artt. 13 e 44 del presente D.P.R., nonch� dell'art. 5, L. 9 dicembre 1985, n. 705, vedi la L. 5 agosto 1988, n. 341. (27) Per l'interpretazione del presente art. 50,
vedi l'art. 9, L. 9 dicembre 1985, n. 705. La Corte costituzionale,
con sentenza 9 aprile 1986, n. 89 (Gazz. Uff. 23 aprile 1986, n. 16 (28) Comma cos� sostituito dall'art. 1, L. 13 agosto 1984, n. 478. (29) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 13 agosto 1984, n. 478. L'articolo unico, L. 4 aprile 1985, n. 120 (Gazz. Uff. 10 aprile 1985, n. 85) ha cos� disposto: "art. un. Gli inquadramenti di coloro che abbiano conseguito il giudizio di idoneit� a professore associato nelle tornate, successive alla prima, dei giudizi di idoneit� previsti dall'art. 51 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, possono essere disposti anche nel corso dell'anno accademico. L'inquadramento in ruolo decorre dalla data della delibera della facolt� interessata". (30) Per l'interpretazione autentica del presente art. 51, vedi l'art. 10, L. 9 dicembre 1985, n. 705. (31) Periodo aggiunto dall'art. 1, L. 30 ottobre 1981, n. 615. (32) Comma cos� modificato dall'art. 2, L. 13 agosto 1984, n. 478. (33) Comma cos� sostituito dall'art. 2, L. 13 agosto 1984, n. 478. (34) L'articolo unico, L. 6 ottobre 1982, n. 725 (Gazz. Uff. 12 ottobre 1982, n. 281) ha cos� disposto: "Articolo unico. Il disposto dell'art. 53,
undicesimo comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, per la parte
relativa alla decorrenza degli inquadramenti, con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, dal 1� novembre di ciascun anno
accademico, non si applica a coloro che in prima tornata abbiano
conseguito i giudizi di idoneit� a professore associato. (35) Per l'interpretazione autentica dell'undicesimo comma del presente art. 53, vedi l'art. 11, L. 9 dicembre 1985, n. 705. (36) Comma aggiunto dall'art. 4, L. 13 agosto 1984, n. 478. (37) La Corte costituzionale, con sentenza 7 luglio 1987, n. 284 (Gazz. Uff. 29 luglio 1987, n. 31 Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimit� costituzionale del primo comma, lett. h), nella parte in cui richiede ai lettori ivi indicati un'anzianit� di servizio di due anni maturata alla data dell'11 marzo 1980. Con la stessa sentenza la Corte, inoltre, ha dichiarato l'illegittimit� costituzionale della prima parte del comma secondo, per quanto stabilisce intorno al computo dell'anzianit� biennale ivi prevista. Con altra sentenza 8-14 febbraio 1989, n. 39 (Gazz. Uff. 22 febbraio 1989, n. 8 Serie speciale), la stessa Corte ha dichiarato l'illegittimit� costituzionale della lett. h), nella parte in cui non prevede l'immissione dei lettori incaricati ex art. 24, L. 24 febbraio 1967, n. 62, ai giudizi di idoneit� per l'accesso al ruolo dei ricercatori universitari, quali ricercatori confermati. (38) La Corte costituzionale, con sentenza 19 febbraio 1985, n. 46 (Gazz. Uff. 27 febbraio 1985, n 50-bis) ha dichiarato l'illegittimit� costituzionale degli artt. 7, lett. h), della L. 21 febbraio 1980, n. 28 e 58, lett. i) del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono l'inclusione ai fini della ammissione al giudizio di idoneit� per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari confermati anche dei medici interni universitari assunti con delibera nominativa del consiglio di facolt� per motivate esigenze delle cliniche o degli istituti di cura universitari. (39) Vedi, anche, la nota 24/b. (40) Vedi, anche, l'art. 3, D.L. 28 maggio 1981, n. 255. (41) Articolo abrogato dal comma 119, art. 17, della lege 15 maggio 1997,n. 127. (42) L'art. 1, L. 11 luglio 1986, n. 352 (Gazz. Uff. 17 luglio 1986, n. 164) ha disposto l'equipollenza dei titoli rilasciati dall'Istituto universitario europeo di Firenze con i titoli di dottore di ricerca. (43) Comma cos� modificato dall'art. 1, L. 13 agosto 1984, n. 476. (44) Comma soppresso dall'art. 1, L. 13 agosto 1984, n. 476. (45) Periodo aggiunto dall'art. 1, L. 13 agosto 1984, n. 476. (46) L'art. 8, L. 30 novembre 1989, n. 398, ha abrogato l'art. 75, salvo quanto previsto dall'art. 3 della stessa legge, l'art. 76, l'art. 77, l'art. 78 e l'art. 79, commi primo, secondo e terzo del presente decreto. (47) L'art. 8, L. 30 novembre 1989, n. 398, ha abrogato l'art. 75, salvo quanto previsto dall'art. 3 della stessa legge, l'art. 76, l'art. 77, l'art. 78 e l'art. 79, commi primo, secondo e terzo del presente decreto. (48) Gli attuali commi quarto, quinto, sesto e settimo cos� sostituiscono gli originari commi quarto e quinto per effetto dell'art. 12, L. 9 dicembre 1985, n. 705. (49) Articolo aggiunto dall'art. 13, L. 9 dicembre 1985, n. 705. (50) Comma aggiunto dall'art. 14, L. 9 dicembre 1985, n. 705. (51) Vedi, anche, l'art. 6, L. 30 ottobre 1981, n. 615. (52) Comma aggiunto dall'art. 15, L. 9 dicembre 1985, n. 705. (53) Comma aggiunto dall'art. 16, L. 9 dicembre 1985, n. 705. (54) L'art. 2, L. 13 agosto 1984, n. 477 (Gazz. Uff. 21 agosto 1984, n. 229) ha precisato che il disposto dell'art. 113, primo comma, seconda parte, va interpretato nel senso che esso si applica ai soli professori gi� di ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto. (55) Comma cos� sostituito dall'art. 3, L. 13 agosto 1984, n. 477 (Gazz. Uff. 21 agosto 1984, n. 229), e poi dall'art. 12, L. 19 novembre 1990, n. 341. (56) Il termine per la presentazione delle domande e le relative modalit� sono state fissate con D.M. 30 dicembre 1983 (Gazz. Uff. 19 marzo 1984, n. 78). (57) Comma aggiunto dall'art. 17, L. 9 dicembre 1985, n. 705. Vedi, anche, l'art. 7, D.L. 28 febbraio 1986, n. 49. (58) Con D.M. 12 febbraio 1988 (Gazz. Uff. 30 marzo 1988, n. 75), si � provveduto alla fissazione del termine per la presentazione delle domande per il passaggio ad altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 120 del presente decreto. (59) Termine prorogato al 31 ottobre 1983 dall'art. 4, L. 14 agosto 1982, n. 590. (60) Vedi, anche, l'art. 4, L. 14 agosto 1982, n. 590. (61) Recante modificazioni al regolamento approvato con R.D. 4 giugno 1938, n. 1269, sulla ripartizione dei proventi delle sovratasse di esame nelle Universit� e negli Istituti superiori. |
La pagina
- Educazione&Scuola�